Cassazione Civile, Ordinanza n. 18603/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2009 e 2010, emessi nei confronti di due contribuenti sulla base di un PVC della Guardia di Finanza. Secondo l'Ufficio, essi avrebbero partecipato a una società di fatto che commercializzava telefoni cellulari in regime di IVA intracomunitaria, mediante interposizione fittizia di una società con sede in Romania, la quale emetteva fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR del Lazio ha rigettato l'appello dei contribuenti ritenendo sussistenti elementi gravi, precisi e concordanti sulla società di fatto e sulla frode. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, per avere la CTR riprodotto il contenuto di un'altra sentenza resa in diverso giudizio tra le stesse parti ma su oggetto diverso; secondo, nullità per violazione delle norme sul contraddittorio, deducendo la mancata integrazione nei confronti di tutti i soci della società di fatto, asseritamente litisconsorti necessari. L'Agenzia ha resistito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, poiché la notificazione del ricorso per revocazione della medesima sentenza avrebbe fatto decorrere il termine breve per impugnare in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare dell'Agenzia e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine breve. Ha affermato che la notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione, salvo sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c. Poiché i contribuenti avevano notificato il ricorso per revocazione della sentenza della CTR il 5 luglio 2018 e il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 6 settembre 2019, il termine di sessanta giorni era ormai spirato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dai ricorrenti per denunciare la mancanza o l'apparenza della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato dai ricorrenti come parametro della dedotta nullità per omessa o apparente motivazione della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per far valere la nullità della sentenza impugnata.
Richiamati dai ricorrenti a fondamento della censura sulla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di fatto.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato dai ricorrenti quale parametro del giusto processo e del contraddittorio.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità del litisconsorzio tra i soci della società di fatto nel processo tributario.
Norma base del ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza della CTR; la sua notificazione è stata ritenuta idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.
Richiamato dalla Corte come unica ipotesi in cui il giudice della revocazione, su istanza di parte, può sospendere il termine per ricorrere per cassazione.
Termine breve di sessanta giorni applicato dalla Corte per verificare la tempestività del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di revocazione di una sentenza d'appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- Se, dopo la notificazione dell'atto di revocazione, non interviene sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine breve di sessanta giorni previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c.; diversamente, è inammissibile.
- Quando un ricorso per cassazione è tardivo, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito, compensando le spese in presenza di un consolidamento recente dell'orientamento giurisprudenziale applicato.
- La questione del litisconsorzio necessario o della motivazione della sentenza resta assorbita se il ricorso è preliminarmente inammissibile per tardività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18482/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18483/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18484/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18485/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18486/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18487/2024 del 08/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →