Cassazione Civile, Ordinanza n. 11048/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di prodotti farmaceutici nei confronti dell'acquirente di una farmacia, oltre che del precedente titolare, per il pagamento di forniture asseritamente dovute dal cedente. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla successiva acquirente; la Corte d'appello di Caltanissetta, invece, accoglieva il gravame ritenendo che, in tema di cessione d'azienda, il debito fosse opponibile all'acquirente solo se risultante dalle scritture contabili obbligatorie al momento della cessione, e che non bastassero la pregressa ammissione del cedente a concordato preventivo né l'accertamento del credito compiuto dal commissario giudiziale. La società creditrice ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2560 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare rilevanza a documenti e scritture contabili che, a suo dire, dimostravano l'esistenza del debito e la sua conoscibilità; contestava inoltre l'attendibilità delle copie prodotte dalla controparte; (2) omesso esame di un fatto decisivo e nullità della motivazione, perché la Corte d'appello non avrebbe considerato che il debito era stato accertato in sede di concordato preventivo e che vi sarebbe contrasto tra le scritture originali depositate dal cedente e quelle prodotte in fotocopia dalle opponenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché privo della necessaria autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto il ricorrente richiamava documenti senza riportarne il contenuto; inoltre la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile: la Corte territoriale aveva già esaminato la circostanza dell'accertamento del debito in sede di concordato, ritenendola giuridicamente irrilevante ai fini dell'opponibilità ex art. 2560 c.c.; il preteso contrasto documentale non risultava dedotto nei gradi di merito e comunque non era stato autosufficientemente indicato nel ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la resistente è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In caso di cessione d'azienda, i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta sono opponibili all'acquirente solo se risultano dai libri contabili obbligatori al tempo della cessione; l'accertamento di tale requisito è decisivo per la responsabilità dell'acquirente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se i documenti su cui si fonda la censura sono solo menzionati ma non sono specificamente riprodotti o localizzati nel fascicolo, impedendo il controllo di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per sostituire il giudizio di merito con quello del ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto è stato in realtà esaminato dal giudice di merito oppure se la doglianza mira solo a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto, in caso di inammissibilità, dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella cessione d'azienda, l'opponibilità all'acquirente dei debiti aziendali presuppone che essi risultino dalle scritture contabili obbligatorie esistenti al momento della cessione; non è sufficiente la sola conoscenza di fatto del debito o il suo accertamento in sede diversa da quella contabile prevista dalla norma.
- In cassazione, la deduzione di violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove: la selezione e la valutazione delle risultanze istruttorie restano riservate al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, con indicazione specifica dei documenti richiamati e del loro contenuto rilevante; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando il fatto risulta comunque considerato dal giudice di merito, ancorché non condiviso nella sua rilevanza giuridica.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di fatto o contestazioni documentali che non risultino dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10998/2025 del 27/04/2025
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10999/2025 del 27/04/2025
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11000/2025 del 27/04/2025
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11001/2025 del 27/04/2025
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11004/2025 del 27/04/2025
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11005/2025 del 27/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →