Cassazione Civile, Ordinanza n. 00570/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
Un soggetto aveva acquistato il 12 giugno 1998 obbligazioni argentine per un controvalore di euro 25.498,02 e aveva poi agito in giudizio per ottenere, in via principale, la declaratoria di nullità o annullamento del contratto di acquisto e, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento e il risarcimento/restituzione dell'importo investito. Il Tribunale aveva accolto le domande, ma la Corte d'appello, accogliendo il gravame della banca, le aveva rigettate ritenendo non provato l'inadempimento degli obblighi informativi, sul presupposto che al tempo dell'operazione non fosse ancora applicabile la disciplina del TUF. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: (1) violazione degli artt. 17, 18 e 25 d.lgs. 415/1996, art. 5 regolamento Consob n. 10943/1997 e artt. 1453 e 1455 c.c., perché la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inesistenti gli obblighi informativi, non considerando che erano già vigenti alla data dell'operazione, e avrebbe trascurato l'incompletezza del modulo di acquisto e la mancata informazione su adeguatezza, esecuzione fuori mercato e rischio dei titoli; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dei titoli formulata in appello dopo la loro restituzione alla banca in esecuzione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che alla data dell'acquisto fossero già applicabili gli obblighi informativi derivanti dal d.lgs. 415/1996 e dal regolamento Consob n. 10943/1997, e che la banca fosse onerata di provare di averli adempiuti. Ha affermato che la corte d'appello aveva erroneamente escluso la rilevanza dell'inadempimento solo perché il TUF non era ancora entrato in vigore. È stato inoltre ribadito che l'investitore, per agire per risoluzione e risarcimento, deve allegare l'inesatto adempimento, mentre incombe sull'intermediario dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi informativi, senza che il profilo di rischio del cliente o la non particolarmente rischiosità dei titoli esoneri da tale prova. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
le norme sugli obblighi dell'intermediario erano già vigenti al tempo dell'operazione e imponevano diligenza, correttezza, trasparenza e adeguata informazione al cliente
regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997
prevedeva obblighi di acquisizione delle informazioni sull'investitore, consegna del documento sui rischi e divieto di operazioni non adeguate salvo specifica informazione e ordine scritto o registrato
delibera Consob n. 11254 del 25 febbraio 1998
il differimento ivi previsto riguardava solo l'adeguamento dei contratti e degli obblighi di registrazione degli ordini telefonici, non gli obblighi informativi generali, applicabili dal 3 marzo 1998
richiamato quale base della domanda di risoluzione per inadempimento
richiamato in relazione alla gravità dell'inadempimento posta a fondamento della domanda di risoluzione
richiamato nel secondo motivo per l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dei titoli
art. 23, comma 6, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
richiamato come norma successiva che esprime, per la giurisprudenza, un principio già desumibile sul riparto dell'onere della prova a carico dell'intermediario
art. 17, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415
imponeva agli intermediari di agire con diligenza, correttezza e trasparenza, di acquisire le informazioni necessarie e di mantenere il cliente adeguatamente informato
art. 3 della delibera Consob n. 10943 del 1997
poneva un obbligo di chiusura di operare in modo da ottenere il miglior risultato possibile in relazione al rischio prescelto dall'investitore
Massime di principio
- In materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi dell'intermediario possono essere già desumibili dalla disciplina previgente al TUF e dalle relative norme regolamentari, ove queste abbiano introdotto doveri di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione del cliente.
- Nei giudizi di risoluzione o risarcimento per inesatto adempimento degli obblighi informativi dell'intermediario, il cliente è tenuto ad allegare la violazione, mentre spetta all'intermediario provare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di informazione e di aver operato con la specifica diligenza richiesta.
- La propensione dell'investitore per operazioni rischiose o la non marcata rischiosità del titolo non esonerano l'intermediario dall'obbligo di fornire informazioni specifiche sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'investimento.
- L'adempimento degli obblighi informativi va valutato in relazione alla specifica operazione di investimento e non può essere escluso in via presuntiva per la sola reputazione del prodotto o per il profilo di rischio del cliente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00438/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00441/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00442/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00443/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00448/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00449/2023 del 11/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →