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Ordinanza

Ordinanza n. 1469/2026 - Napoli, Sezione 8

previa sospensione dell'efficacia, per l’annullamento, previa sospensione - del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – sessione 2025 – formulato dalla II Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma nei confronti del ricorrente comunicato in data 1° aprile 2026 mediante invio all’account online personale del candidato sul portale “concorsi.giustizia.it/esamiavvocato” (All. 1); - per quanto di ragione, del verbale di correzione della prova scritta del ricorrente (elaborato busta n. 131) del 9/03/2026 della II Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma reso noto al ricorrente in data 2/04/2026 a seguito di apposite istanze di accesso agli atti, dal quale risulta che nel corso della medesima seduta la suddetta Sottocommissione non ha ammesso il ricorrente alle prove orali dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato, indetto con D.M. 30/06/2025 del Ministero della Giustizia per l'anno 2025 (All. 2); - della votazione riservata all'odierno ricorrente contenuta nel suddetto verbale e dell'esito negativo riservato all'elaborato redatto dal ricorrente in data 11/12/2025

Giustizia amministrativa202603127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, con relativo verbale di correzione e votazione dell'elaborato scritto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense – sessione 2025 – nonché il verbale di correzione dell'elaborato scritto e la votazione attribuita. In via cautelare ha dedotto, anzitutto, l'erroneità della valutazione della Commissione, anche mediante il deposito di un parere pro veritate e il raffronto con gli esiti conseguiti da altri candidati. Ha inoltre contestato la disciplina applicata e, in particolare, la sufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico e l'assenza della verbalizzazione dei singoli voti attribuiti dai commissari.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto alla contestazione dell'erroneità del giudizio, ha rilevato che la valutazione delle prove d'esame costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti o carenza di motivazione; nel caso concreto non risultavano tali vizi. Il parere pro veritate non può sostituire la valutazione riservata alla Commissione, salvo il caso di abnormità manifesta. Il raffronto con altri candidati non è decisivo, poiché ogni elaborato è valutato singolarmente secondo i criteri prefissati e un giudizio favorevole attribuito ad altro candidato non sana gli eventuali errori dell'elaborato impugnato. Quanto alla motivazione, il TAR ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 49 della legge n. 247/2012, con conseguente esclusione dell'art. 46 e sufficienza del voto numerico quale motivazione del giudizio, secondo l'orientamento richiamato dell'Adunanza plenaria, della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato. Non è inoltre illegittima la mancata verbalizzazione dei voti individuali dei commissari, essendo sufficiente il voto complessivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 1.500,00, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, oggetto della decisione.

  • art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    «Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti»

    È stato ritenuto applicabile ratione temporis all'esame sessione 2025, con conseguente applicazione della disciplina previgente e sufficienza del voto numerico come motivazione.

  • art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    La sua applicazione è stata esclusa in ragione del differimento previsto dall'art. 49 della stessa legge.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    L'obbligo di motivazione può essere assolto, nelle valutazioni concorsuali, mediante il voto numerico, quando riferito a criteri di valutazione predeterminati.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento sono richiamati a sostegno dell'idoneità del voto numerico a sintetizzare la valutazione tecnica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sulle prove scritte e orali costituiscono esercizio di ampia discrezionalità tecnica e non sono sostituibili dal giudice amministrativo; il sindacato di legittimità è ammesso solo in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, carenza di motivazione o abnormità del giudizio.
  • Un parere pro veritate redatto da un soggetto estraneo alla commissione non può sovrapporsi alla valutazione tecnica dell'organo esaminatore e non è idoneo, di per sé, a dimostrare l'illegittimità del giudizio, salvo che emerga un vizio manifesto o abnorme.
  • La disparità di trattamento nella valutazione di prove d'esame non può essere dimostrata mediante il solo confronto con il giudizio favorevole ottenuto da un altro candidato: gli elaborati devono essere valutati individualmente secondo i criteri prefissati e un giudizio positivo altrui non elimina gli errori dell'elaborato contestato.
  • Quando la disciplina applicabile non impone una motivazione discorsiva, il voto numerico attribuito a una prova concorsuale è sufficiente a motivare il giudizio, purché siano stati previamente stabiliti criteri chiari e oggettivi di valutazione e non sussista una manifesta contraddizione tra i dati obiettivi, i criteri e il punteggio assegnato.
  • In assenza di una specifica disposizione che lo imponga, la commissione esaminatrice non è tenuta a verbalizzare i voti individuali dei singoli commissari, essendo sufficiente l'indicazione del voto complessivo risultante dalla valutazione collegiale.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneTutela cautelare

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