Cassazione Civile, Ordinanza n. 19557/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa per l'omesso pagamento di un avviso di pagamento per euro 8.715,60. In primo grado e poi in appello la società aveva dedotto, tra l'altro, l'inesistenza o nullità delle notificazioni degli atti presupposti e dell'iscrizione ipotecaria, sostenendo che fossero state effettuate via PEC da casella non istituzionale e in file PDF privi di firma; aveva inoltre contestato la conformità all'originale delle copie prodotte dall'ente e lamentato la mancanza di prova della pretesa e l'intervenuta prescrizione quinquennale. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 26 d.P.R. relativo alla riscossione, per il rigetto dell'eccezione di inesistenza delle notifiche; (2) violazione dell'art. 2719 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per la ritenuta inefficacia del disconoscimento di conformità delle copie; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame delle eccezioni sulla prova del credito e sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. In particolare, ha rilevato che il ricorso non riproduceva né indicava adeguatamente i documenti relativi alle notificazioni e non trascriveva i ricorsi di primo e secondo grado, impedendo di verificare compiutamente le eccezioni dedotte. Ha inoltre osservato che la censura ex art. 116 c.p.c. non era correttamente impostata, poiché tale norma è violata solo quando il giudice attribuisca a una prova il valore di prova legale o viceversa, mentre qui la doglianza si risolveva nella critica alla valutazione di genericità dell'eccezione. La questione di prescrizione è stata ritenuta non adeguatamente documentata e comunque attinente al merito, non riesaminabile in cassazione. Nulla è stato disposto per le spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per censurare la decisione di merito sull'eccezione di inesistenza della notificazione, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Evocato dalla ricorrente in relazione alle notificazioni degli atti della riscossione; la Corte non entra nel merito della relativa disciplina per carenza di autosufficienza del ricorso.
La dedotta violazione è stata esclusa perché la censura sul disconoscimento delle copie era generica e non confrontata con il decisum.
La Corte ribadisce che la violazione di questa norma presuppone l'attribuzione a una prova del valore di prova legale o viceversa; non è configurabile quando si contesti solo la valutazione di genericità dell'eccezione o l'apprezzamento del materiale istruttorio.
L'omessa pronuncia può essere dedotta solo se il ricorrente individua esattamente le domande e le eccezioni proposte nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non consente alla Corte di verificare le censure perché non trascrive o non indica in modo puntuale gli atti e i documenti decisivi su cui esse si fondano.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la precisa individuazione delle domande o eccezioni proposte nei gradi di merito e reiterate in appello; la loro mera evocazione generica non è sufficiente.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o tratta come prova legale un elemento liberamente valutabile; non basta contestare la valutazione di merito del giudice.
- Le questioni di fatto, come la prova della notificazione o della prescrizione, non possono essere rivalutate in cassazione se la censura non si confronta specificamente con la motivazione impugnata e con gli atti processuali rilevanti.
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