Cassazione Penale, Sentenza n. 33382/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 22/12/2022 che aveva inflitto la pena di 3 anni di reclusione e €14.000 di multa per reati ex art.73 DPR 309/1990 (capo 1) e art.13, comma 13, d.lgs. 286/1998 (capo 2), con sequestro conservativo di una somma già in sequestro. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art.129, comma 1, cod. proc. pen., per mancata valutazione della possibilità di proscioglimento in fatto; (2) carenza di motivazione in relazione all'art.316 cod. proc. pen. circa la sussistenza del periculum in mora per la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le censure relative alla mancata valutazione del proscioglimento non siano proponibili in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (limiti delle impugnazioni ex art.448, comma 2-bis). Sul secondo motivo ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione diretta in Cassazione del provvedimento di conversione in sequestro conservativo, poiché per le misure cautelari reali il rimedio è l'istanza di riesame (artt.318 e 324 c.p.p.); il riesame non è stato proposto e la conversione in cassazione non può essere sanata né convertita, anche perché l'impugnazione è stata proposta oltre il termine perentorio dei 10 giorni di cui all'art.324, comma 1. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'accordo di applicazione della pena (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata resa su accordo ex art.444.
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sul trattamento penale delle sostanze stupefacenti; applicata per il capo di imputazione relativo al traffico di droga.
art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Disposizione del testo unico sull'immigrazione, applicata per il secondo capo d'imputazione (es. favoreggiamento dell'immigrazione irregolare o connessi illeciti).
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di proscioglimento in fatto; la Corte ha ritenuto che le censure sulla mancata valutazione di tale proscioglimento non siano deducibili in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, perché con il rito speciale l'imputato rinuncia alla contestazione delle premesse storiche dei fatti.
Disciplina il sequestro conservativo; il provvedimento ha natura cautelare e per la sua applicazione è rilevante il requisito del periculum in mora, ma il giudizio sulla legittimità è sindacabile tramite riesame e non direttamente in Cassazione.
Consente al P.M. di chiedere misure relative al sequestro delle cose già sottoposte a sequestro preventivo (conversione in sequestro conservativo); nella specie la richiesta del P.M. è stata accolta dal Tribunale.
Regola l'istanza di riesame contro provvedimenti cautelari reali; la Corte ricorda che avverso la conversione in sequestro conservativo il rimedio corretto è il riesame.
art. 324, comma 1, cod. proc. pen.
Fissa il termine per proporre l'istanza di riesame (10 giorni); la mancata impugnazione nei termini rende inammissibile la successiva impugnazione in Cassazione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Elenca i motivi consentiti di ricorso in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; secondo la giurisprudenza non è ammessa la censura sull'omessa o insufficiente valutazione del proscioglimento in fatto.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la trasmissione degli atti al giudice competente; la Corte ha osservato che non è possibile qui convertire l'impugnazione in Cassazione nella necessaria istanza di riesame quando l'impugnazione è proposta oltre i termini.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui non sussistono ragioni di esonero dal pagamento delle spese e contributi, giustificando la condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di patteggiamento le possibilità di censura in Cassazione sono limitate: non sono generalmente ammissibili contestazioni sulla mancata valutazione del proscioglimento in fatto, dato che con il rito speciale l'imputato rinuncia a contestare le premesse fattuali.
- I provvedimenti di conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo (art.316) sono misure cautelari reali e vanno impugnati con l'istanza di riesame (artt.318 e 324 c.p.p.), non direttamente con ricorso per cassazione.
- La tassatività delle impugnazioni impone il rispetto dei rimedi e dei termini specifici: se l'istanza di riesame non è proposta nei termini (es. 10 giorni), l'impugnazione successiva in Cassazione è inammissibile e non può essere sanata per conversione.
- Per ottenere la revoca di un sequestro conservativo è necessario dimostrare l'assenza dei presupposti giustificativi, in particolare la mancanza del periculum in mora, ma la contestazione deve essere sollevata mediante il rimedio competente (riesame) e nei termini previsti.
- Il difensore deve verificare preliminarmente quale sia il rimedio processuale corretto per la contestazione di misure cautelari reali e adottare tempestivamente l'istanza di riesame onde evitare la perdita del diritto di impugnazione.
- Quando il Pubblico Ministero richiede la conversione di un sequestro preventivo in sequestro conservativo per garantire il pagamento della pena pecuniaria e delle spese, il giudice può accoglierla; la legittimità di tale conversione è sindacabile secondo le regole cautelari e tramite i rimedi specifici previsti dal codice.
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