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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22239/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dalla riassunzione, dopo cassazione con rinvio, di un giudizio definito dal Tribunale di Milano con ordinanza che ha dichiarato l'estinzione del processo e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 393 c.p.c. in relazione all'art. 149 disp. att. c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la riassunzione per il decorso di oltre tre mesi dal deposito dell'ordinanza di cassazione alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione. Il ricorrente invocava il principio della scissione degli effetti della notificazione, richiamando la giurisprudenza costituzionale e la successiva modifica dell'art. 149 c.p.c. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della censura perché ha rilevato che il ricorso era improcedibile: nel fascicolo di legittimità non risultava depositata la copia autentica dell'ordinanza impugnata, richiesta a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha escluso che fosse sufficiente la sola presenza del provvedimento negli atti del giudizio di merito, valorizzando la permanenza di tale onere anche dopo l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c.; ha inoltre osservato che la compatibilità di simili oneri con l'art. 6 CEDU è stata riconosciuta dalla Corte EDU, con particolare riferimento al deposito della relata di notifica del provvedimento impugnato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito della copia autentica dell'ordinanza impugnata, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha precisato che l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c. non elimina l'onere del ricorrente di depositare gli atti richiesti a pena di improcedibilità. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata costituzione delle intimate; è stato inoltre disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.c.

    È la norma evocata dal ricorrente per contestare la declaratoria di estinzione in sede di rinvio; la Corte non ne esamina il merito per difetto di procedibilità del ricorso.

  • art. 392 c.p.c.

    Regola il termine per la riassunzione del processo dopo cassazione con rinvio; la sua pretesa violazione era oggetto della censura del ricorrente.

  • art. 149 disp. att. c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione al principio di scissione degli effetti della notificazione.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della decisione impugnata insieme al ricorso per cassazione.

  • art. 369 c.p.c.

    L'abrogazione dell'ultimo comma non elimina l'onere di deposito previsto dal secondo comma, che resta operativo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale in cui è stata fissata la trattazione del ricorso.

  • art. 6 CEDU

    La Corte richiama la giurisprudenza EDU per affermare la compatibilità degli oneri processuali di deposito con il diritto di accesso a un tribunale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • art. 3, comma 27, lett. e), n. 2), d.lgs. n. 149 del 2022

    Ha disposto l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c. con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della decisione impugnata è un onere processuale essenziale e la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia presente nel fascicolo di merito.
  • L'abrogazione di disposizioni che prevedevano la trasmissione officiosa di atti al giudice di legittimità non elimina gli oneri di deposito espressamente imposti al ricorrente dall'art. 369, comma 2, c.p.c.
  • L'onere di deposito degli atti richiesti a pena di improcedibilità è compatibile con il diritto di accesso a un tribunale garantito dall'art. 6 CEDU.
  • Quando il ricorso è improcedibile per omissione del deposito del provvedimento impugnato, la Corte non esamina i motivi di censura sostanziali contro la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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