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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09301/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato e riguarda il diritto del dipendente a percepire somme previste da un accordo sindacale del 16 luglio 2009 per l'attività prestata fuori sede, riconosciute in primo grado e confermate in appello sotto forma di buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma con un solo motivo, ma il testo non ne specifica il contenuto sostanziale; dal provvedimento emerge solo che il controricorrente ha eccepito preliminarmente la tardività dell'impugnazione e che la ricorrente non ha svolto difese su tale eccezione nelle memorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato notificato il 22 giugno 2020 oltre il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., calcolato dalla pubblicazione della sentenza d'appello del 27 settembre 2019, anche tenendo conto della sospensione dei termini processuali dovuta alla normativa emergenziale Covid-19 (art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla l. n. 27 del 2020, e art. 36 d.l. n. 23 del 2020, convertito dalla l. n. 40 del 2020). Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., salvo le sospensioni di legge espressamente applicabili al periodo considerato.
  • Nel calcolo del termine per impugnare devono essere computate anche le sospensioni straordinarie dei termini processuali disposte dalla normativa emergenziale, se ricadenti nel periodo utile.
  • Quando l'inammissibilità discende da tardività dell'impugnazione, il giudice dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla disciplina vigente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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