Cassazione Civile, Ordinanza n. 23102/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione ICI emesso da un comune per l'anno d'imposta 1998, relativo a immobili ubicati nel territorio comunale, per un importo di euro 1.758,66 oltre accessori. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in appello e poi in cassazione, che l'avviso fosse carente di motivazione, che vi fosse una duplicazione di imposta con riferimento ad alcuni immobili/aree edificabili, che la sentenza di primo grado fosse nulla per la sola sottoscrizione del presidente in calce all'ultima pagina, e che la sentenza d'appello avesse omesso di pronunciarsi su motivi di appello e su ulteriori argomentazioni svolte con memoria conclusiva. In sostanza, i motivi di ricorso hanno riguardato vizi processuali della decisione di secondo grado, omessa pronuncia, asserita nullità della sentenza di primo grado e sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento/liquidazione, anche con riferimento alla pretesa tassazione di fabbricati censiti al catasto e non ancora ultimati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello conteneva una narrazione sufficiente dello svolgimento del processo e una motivazione idonea a superare la soglia del minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava il contenuto dell'avviso impositivo necessario a verificare l'asserita duplicazione d'imposta. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la sottoscrizione del presidente apposta in calce all'ultima pagina è sufficiente e non determina nullità della sentenza. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, in parte perché cumulativo e in parte perché diretto a una rivalutazione del merito, ribadendo comunque che la motivazione dell'avviso ICI era adeguata in quanto indicava gli elementi essenziali della pretesa (dati catastali, valore imponibile, aliquota, imposta liquidata). Nessuna statuizione sulle spese, perché il comune è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
comma 2, nn. 2), 3) e 4); comma 3
La sentenza tributaria deve contenere concisa esposizione dello svolgimento del processo, richieste delle parti e succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; la loro omissione rileva solo se impedisce di individuare il thema decidendum o rende la motivazione apparente o mancante.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
rinvio materiale alle norme del codice di procedura civile "compatibili"
Le norme del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione si applicano al processo tributario in quanto compatibili.
la motivazione della sentenza ... consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione
La motivazione deve esporre i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche; nel processo tributario la sua mancanza o estrema concisione comporta nullità solo se impedisce di comprendere la decisione.
art. 111, sesto comma, Cost.
tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
Il principio costituzionale di motivazione è richiamato come parametro di validità della sentenza anche nel processo tributario.
art. 132, secondo comma, nn. 3) e 4), c.p.c.
La mancanza dello svolgimento del processo o di una motivazione sufficiente è causa di nullità solo se impedisce di individuare il contenuto decisorio e le ragioni della decisione.
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo a fronte di una domanda o eccezione ritualmente proposta e puntualmente trascritta nel ricorso per cassazione; altrimenti la censura è inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
È il parametro processuale invocato per i vizi di nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
La censura non può tradursi in una richiesta di riesame del merito o di nuova valutazione dei fatti.
art. 132, terzo comma, n. 5), c.p.c.
La sottoscrizione del giudice deve essere apposta in calce alla sentenza; non è necessario che compaia su ogni pagina.
È richiamato per affermare la verifica della corrispondenza del testo scritto e la disciplina della formazione del testo originale della sentenza.
L'autenticità della sentenza sottoscritta può essere contestata con querela di falso in caso di materiale contraffazione successiva al deposito.
art. 59, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancanza della sottoscrizione della sentenza comporta regressione della causa al primo grado, ma nel caso concreto non è stata ravvisata una nullità della decisione.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione dell'avviso di accertamento/liquidazione è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne an e quantum.
Richiamato solo come criterio applicato in primo grado per la riduzione delle sanzioni, senza specifico approfondimento decisorio in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancanza di una completa esposizione dello svolgimento del processo o delle conclusioni delle parti non determina di per sé nullità della sentenza, se dalla motivazione complessiva risultano comprensibili il thema decidendum e le ragioni della decisione.
- Il vizio di omessa pronuncia è inammissibile se il motivo non riproduce in modo puntuale e autosufficiente il contenuto della domanda, eccezione o censura dedotta in appello, nonché gli atti processuali rilevanti.
- La sottoscrizione del giudice apposta in calce all'ultima pagina della sentenza è sufficiente a soddisfare il requisito di cui all'art. 132 c.p.c.; non è necessaria la firma su ogni foglio o pagina del provvedimento.
- In sede di legittimità, le censure che richiedono una nuova valutazione del merito o degli accertamenti di fatto sono inammissibili, poiché la Corte verifica solo la correttezza giuridica della decisione nei limiti devoluti.
- L'obbligo motivazionale dell'avviso ICI/IMU è assolto quando l'atto consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, mediante l'indicazione di identificazione catastale, valore imponibile, aliquota e imposta liquidata; la contestazione dell'effettivo verificarsi dei fatti posti a base della pretesa appartiene al giudizio di impugnazione nel merito.
- Quando la pretesa tributaria è fondata sulla rendita catastale e sulla catastazione del bene, spetta al contribuente fornire la prova contraria di eventuali circostanze che escludano la tassazione secondo i presupposti accertati dall'ente impositor.
- rami
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