Cassazione Civile, Ordinanza n. 23874/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una deliberazione assembleare con cui una società cooperativa aveva disposto l'esclusione di un socio. In primo grado la domanda del socio era stata accolta; in appello la società aveva contestato l'esito, sostenendo tra l'altro che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto mancante la convocazione del socio, mentre il vero tema era la dedotta mancanza del quorum costitutivo statutario. La Corte d'appello aveva comunque confermato l'invalidità della delibera perché, in base allo statuto, l'assemblea era validamente costituita solo con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, essendo i soci quattro, occorrevano tre presenze, mentre alla deliberazione avevano partecipato soltanto due soci. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse esaminato questioni che il socio non avrebbe espressamente riproposto e che dovevano considerarsi rinunciate; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2538 c.c. in relazione agli artt. 2287, 2368, 2479-bis e 2533 c.c., censurando la decisione d'appello per non avere affrontato se la regola statutaria sul quorum costitutivo dovesse essere corretta alla luce dell'impedimento al voto del socio di cui si discuteva l'esclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il socio appellato aveva comunque riproposto in appello le ragioni di invalidità della delibera già dedotte in primo grado, evitando la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione non trattata nei precedenti gradi di merito: nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate questioni nuove o non decise nei gradi precedenti. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna della società ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro del denunciato vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato ritenuto infondato
la parte vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente le questioni assorbite o superate per evitare la presunzione di rinuncia
norma evocata in tema di quorum costitutivo dell'assemblea della società cooperativa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in relazione all'esclusione del socio
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo dalla Corte d'appello e non utile a fondare il motivo di ricorso
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la questione fosse stata trattata nei gradi di merito
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di esclusione del socio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, la parte che ha ottenuto una decisione favorevole nel merito in primo grado non ha interesse a proporre appello incidentale sulle questioni assorbite o superate, ma deve comunque riproporle espressamente per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o comunque non esaminate nei gradi di merito; il motivo è inammissibile quando prospetta un tema estraneo al thema decidendum formato nei precedenti giudizi.
- Quando lo statuto sociale disciplina espressamente il quorum costitutivo dell'assemblea, tale regola deve essere verificata in base al suo tenore letterale, salvo che la questione sia stata ritualmente dedotta e trattata nei gradi di merito.
- La contestazione in cassazione deve investire una questione effettivamente decisa dalla sentenza impugnata e già dibattuta tra le parti, non potendo trasformarsi in una nuova difesa di merito.
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