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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9495/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto il reclamo risarcitorio per detenzione inumana o degradante relativo a periodi di detenzione (2003-2009 e 2010-2012). Il Tribunale aveva motivato il rigetto sulla base della mancata continuità temporale dei due periodi (tra i quali vi era un periodo di libertà) e perché il ricorrente aveva chiesto la riduzione di pena come forma di ristoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza e rinviando al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha chiarito che va valutata la riferibilità dei periodi a un unico cumulo/esecuzione (anche se non temporaneamente continui) quando le condanne derivano da reati commessi anteriormente alla prima carcerazione e risultano riunite in un unico decreto di cumulo; in tal caso la magistratura di sorveglianza è competente a esaminare la domanda di ristoro e può riconoscere il rimedio in forma specifica (es. riduzione di pena). Inoltre la continuità temporale non è l'elemento decisivo per i periodi antecedenti all'entrata in vigore del d.l. n.92/2014; va invece verificata la unitarietà del rapporto esecutivo.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla continuazione e alla riunione delle sentenze; la Corte considera che quando più condanne derivano da fatti anteriori alla prima detenzione e sono riunite, l'esecuzione è unica e non richiede continuità temporale.

  • art. 78 cod. pen.

    Norma sul cumulo delle pene: la giurisprudenza utilizza questo articolo per sostenere che l'adeguamento/aggiornamento del titolo in esecuzione comporta unicità del rapporto esecutivo, anche senza continuità temporale fra frazioni di esecuzione.

  • art. 80 cod. pen.

    Collegata alle norme sul cumulo ed esecuzione concorrente delle pene; richiamata insieme all'art. 78 per l'interpretazione unitaria dell'esecuzione.

  • art. 656 e 663 c.p.p.

    Richiamati come norme processuali rilevanti per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna, nel contesto della disciplina esecutiva.

  • art. 35-ter ord. pen.

    Disciplina del ristoro per detenzione inumana o degradante: la Corte afferma che il magistrato di sorveglianza è competente a pronunciarsi sulla domanda avanzata da persona in stato di detenzione e che può concedere il ristoro anche in forma specifica (riduzione di pena) quando sussista il pregiudizio.

  • d.l. n. 92 del 26 giugno 2014

    Riferimento al regime introdotto in materia di indennizzo e ai termini decadenziali: la Corte osserva che per i periodi anteriori all'entrata in vigore la continuità temporale non è decisiva, mentre per periodi di libertà successivi all'entrata in vigore può operare la decadenza semestrale del comma 3.

  • art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamato in relazione al divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte ricorda che le violazioni anteriori al 28 giugno 2014 non sono soggette a prescrizione secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili.

Massime di principio

  • Se più periodi detentivi derivano da condanne per fatti commessi prima della prima carcerazione e sono ricomprese in un unico decreto di cumulo, l'esecuzione va considerata unitaria anche in assenza di continuità temporale.
  • Quando l'esecuzione è considerata unitaria, il Magistrato di Sorveglianza è competente a valutare la domanda di ristoro per detenzione inumana o degradante e può riconoscere il rimedio in forma specifica (es. riduzione di pena).
  • La mera interruzione della detenzione (periodo di libertà) non esclude automaticamente la valutazione dei periodi precedenti se questi sono riconducibili allo stesso titolo esecutivo; occorre una valutazione concreta della riferibilità al cumulo.
  • Per periodi che rientrano prima dell'entrata in vigore del d.l. n.92/2014 la continuità temporale non è criterio decisivo; per periodi di libertà successivi all'entrata in vigore può invece trovare applicazione la decadenza semestrale prevista dalla norma.
  • Il requisito soggettivo della condizione detentiva del richiedente determina la competenza del Magistrato di Sorveglianza (e non del giudice civile) a decidere sulle domande di ristoro avanzate da persone in stato di detenzione.

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