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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23585/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una violazione del codice della strada. Con un unico motivo, deduceva vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che nel caso concreto ne ricorressero i presupposti applicativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità, osservando che l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; i giudici di merito avevano correttamente valorizzato gli indici fattuali per escludere la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei gradi di merito, relativa alla violazione contestata all'imputato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; non è sufficiente uno solo dei due requisiti.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    I criteri di valutazione delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e, in generale, della gravità del fatto sono parametri rilevanti per apprezzare la particolare tenuità dell'offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di cause di esonero.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta solo se coesistono, in modo cumulativo, particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento.
  • La valutazione della particolare tenuità richiede un apprezzamento complessivo degli indici normativi relativi alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Se il giudice di merito ha espressamente considerato gli indici fattuali rilevanti e li ha ritenuti incompatibili con l'art. 131-bis c.p., la censura volta a ottenere una diversa valutazione in cassazione non è ammissibile quando si risolve in una critica di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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