Cassazione Civile, Ordinanza n. 34609/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza, proposta da una terza avente causa di soggetti che avevano transatto su una domanda di revocatoria fallimentare, volta a ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa a un fondo rustico e a un fabbricato rurale. L'istanza veniva presentata dopo che il giudice delegato aveva già dichiarato il non luogo a provvedere, rilevando che il giudizio di revocatoria era ancora pendente in Cassazione. L'istanza è stata iscritta come richiesta di correzione di errore materiale d'ufficio ex art. 391-bis c.p.c. La parte istante sosteneva, in sostanza, che dovesse disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. La Corte ha invece rilevato che nella sentenza n. 3404/2013 non vi era alcuna omissione materiale emendabile e che la cancellazione della trascrizione ex art. 2668 c.c. presuppone, di regola, una pronuncia di rigetto della domanda da parte del giudice di merito; in sede di legittimità può disporsi solo in ipotesi di estinzione per rinuncia o inattività delle parti e con richiesta concorde delle parti, circostanze non ricorrenti nel caso, poiché il precedente giudizio si era chiuso con declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e l'istanza non era concorde.
La decisione
La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la correzione di errore materiale richiesta. Ha affermato che la sentenza di cassazione n. 3404/2013 non conteneva alcuna omissione emendabile e che la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale non poteva essere disposta nel procedimento di correzione. Ha quindi rigettato l'istanza, precisando che il procedimento ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa e non impugnatoria, con conseguente insussistenza di statuizioni sulle spese e sul contributo unificato.
Norme richiamate
cancellazione della domanda giudiziale
La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale non è un effetto automatico del procedimento di correzione, ma richiede i presupposti individuati dalla giurisprudenza; di regola è ordinata dal giudice di merito con la pronuncia di rigetto della domanda.
È richiamato come norma che disciplina la trascrizione delle domande giudiziali, la cui cancellazione segue regole specifiche.
È richiamato come norma sulle trascrizioni delle domande giudiziali rilevanti ai fini della cancellazione.
Il procedimento di correzione dell'errore materiale in Cassazione è ammesso solo per omissioni o errori materialmente emendabili nella sentenza.
Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura amministrativa e non impugnatoria.
Richiamato in relazione alla proposta e alla fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 111 Cost.
Le norme processuali vanno interpretate in modo da garantire l'economia dei giudizi e la ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione nel procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, ma ritenuta non applicabile nel caso.
È richiamato solo come base della originaria azione di revocatoria fallimentare.
Massime di principio
- La cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale ex art. 2668 c.c. non può essere ottenuta mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale, salvo che la sentenza presenti una vera omissione materiale emendabile.
- In linea generale, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale spetta al giudice di merito e consegue alla pronuncia di rigetto della domanda; nel giudizio di legittimità può essere disposta solo in presenza di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti e su richiesta concorde delle parti.
- Il procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa e non impugnatoria, sicché non è lo strumento per introdurre statuizioni nuove o per ottenere effetti sostanziali non già contenuti nella decisione da correggere.
- Quando il giudizio di cassazione si è concluso con declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non ricorrono i presupposti per ordinare in sede di legittimità la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, specie se manca il consenso di tutte le parti interessate.
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