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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24805/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che aveva solo ridotto la pena inflitta in primo grado per un furto aggravato di gas, sottratto mediante un bypass collocato a monte del contatore che serviva a quantificare il rimborso dovuto da una impresa individuale alla Scuola allievi agenti della Polizia di Stato. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo che il pagamento successivo del dovuto e la sua asserita buona fede avrebbero escluso la sua partecipazione al bypass o comunque reso illogica la ricostruzione della Corte territoriale. Con il secondo motivo chiedeva la derubricazione in truffa, assumendo che vi sarebbe stato un consenso della vittima alla fornitura del gas e quindi un vizio del consenso, non uno spossessamento invito domino. Con il terzo motivo chiedeva la derubricazione in furto d'uso, sostenendo che il fatto sarebbe stato compatibile con l'art. 626 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché diretto a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità, osservando che il pagamento successivo ha natura riparatoria e non incide sulla consumazione del furto né prova la buona fede dell'imputato; ha inoltre rilevato che le censure sulla testimonianza richiedevano un vero e proprio motivo per travisamento della prova, privo però dell'allegazione del verbale e della decisività del preteso travisamento. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento è configurabile quando lo spossessamento avviene invito domino, mentre la truffa presuppone il trasferimento del possesso con il consenso, sia pure viziato, della vittima; nel caso concreto non vi era alcun consenso dell'amministrazione alla gratuita erogazione del gas. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché il furto d'uso non è configurabile quando la cosa sottratta non può essere restituita, come nel caso del gas consumato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 626 c.p.

    il furto d'uso non è configurabile quando la cosa sottratta è consumata e dunque non restituibile

  • art. 640 c.p.

    la truffa presuppone il trasferimento del possesso con il consenso della vittima, ancorché viziato da artifici o raggiri

  • art. 624 c.p.

    richiamato in relazione al furto del gas, consumato mediante spossessamento invito domino

  • art. 625 c.p.

    il furto è qualificato come aggravato dall'uso del mezzo fraudolento

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    non evincibile dal testo

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente dalla censura di vizio di motivazione e dal tema del travisamento della prova

Massime di principio

  • In tema di reati contro il patrimonio, il furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento è configurabile quando la sottrazione avviene senza consenso del titolare del bene; la truffa, invece, richiede che il soggetto passivo, sia pure indotto in errore, consenta al trasferimento del possesso della cosa.
  • Il pagamento successivo del valore del bene sottratto ha natura riparatoria e non elimina la consumazione del furto né dimostra, di per sé, la buona fede dell'agente.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti, essendo riservata al giudice di merito la ricostruzione esclusiva del fatto.
  • La deduzione di un travisamento della prova richiede la specifica allegazione del contenuto probatorio asseritamente travisato e la dimostrazione della decisività dell'errore denunciato.
  • Il furto d'uso non è configurabile quando la res sottratta, per la sua natura o per l'uso consumato, non è materialmente restituibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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