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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24733/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente assertivi e si risolvevano nella richiesta di una nuova valutazione del merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per calunnia. Con il primo motivo ha dedotto la manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità di un testimone dell'accusa. Con il secondo motivo ha denunciato la contraddittorietà della motivazione per il preteso contrasto tra le dichiarazioni di quel testimone e quelle di un testimone della difesa. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a contestare la ricostruzione di merito compiuta dai giudici di appello, sollecitando un nuovo apprezzamento del materiale probatorio non consentito in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di censure di motivazione, si limiti a contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali a quella logicamente e adeguatamente sviluppata dal giudice di merito.
  • Il sindacato di legittimità non consente un nuovo esame del compendio probatorio, né una rivalutazione dell'attendibilità dei testimoni quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo completo e coerente delle ragioni del proprio convincimento.
  • La deduzione di una manifesta contraddittorietà della motivazione è inammissibile se non individua reali aporie logiche della decisione impugnata, ma mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Quando il giudice di appello conferma la decisione di primo grado con motivazione completa e corretta sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato, le censure che richiedono un nuovo apprezzamento di merito non sono scrutinabili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCalunnia
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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