Cassazione Penale, Ordinanza n. 24735/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 234 c.p.p. e lamentando l'inutilizzabilità di messaggi SMS acquisiti su una pen drive prodotta dalla persona offesa. Secondo la difesa, tali messaggi avrebbero dovuto essere espunti dal compendio probatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era già stata esaminata e respinta in appello con motivazione ritenuta congrua e corretta in diritto, ed era comunque priva della necessaria indicazione dell'incidenza dell'eventuale inutilizzabilità sulla decisione, cioè senza la c.d. prova di resistenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sull'inutilizzabilità degli SMS fosse meramente reiterativa di una censura già disattesa in appello e, soprattutto, aspecifica perché non accompagnata dalla dimostrazione della decisività dell'elemento probatorio contestato, richiesta dalla prova di resistenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 234 c.p.p.
La difesa lo invoca per sostenere l'inosservanza delle regole sull'acquisizione documentale dei messaggi SMS prodotti su pen drive dalla persona offesa; la Corte non entra nel merito della violazione, ritenendo il motivo inammissibile.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduca l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, la censura deve essere specifica e deve spiegare quale sarebbe l'incidenza dell'eliminazione di quell'elemento sul giudizio complessivo, mediante la c.d. prova di resistenza.
- L'omessa dimostrazione della decisività del materiale probatorio contestato rende il motivo inammissibile per aspecificità, poiché gli elementi acquisiti illegittimamente sono irrilevanti se, espunti, le residue prove restano sufficienti a sorreggere il medesimo convincimento.
- La reiterazione in cassazione di una doglianza già disattesa dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza sviluppare una critica autonoma, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
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