Cassazione Penale, Ordinanza n. 24737/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per oltraggio a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo ha dedotto l'inosservanza dell'art. 341-bis c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che le espressioni offensive del decoro e dell'onore dei pubblici ufficiali sarebbero state pronunciate in presenza di persone non identificate e, quindi, senza prova della loro percezione da parte di una pluralità di presenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché i giudici di merito avevano congruamente accertato che le offese erano state effettivamente percepite dai presenti: le frasi erano state pronunciate in pubblica via, in una strada estremamente trafficata, nei pressi di un esercizio commerciale ambulante abusivamente esercitato dal ricorrente. La mancata identificazione degli astanti è stata considerata irrilevante, a fronte della prova della loro effettiva percezione delle espressioni oltraggiose. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Per la configurabilità dell'oltraggio rileva la percezione delle espressioni offensive da parte di una pluralità di persone; non è necessario che gli astanti siano individualmente identificati, se la percezione effettiva risulta provata.
Massime di principio
- Nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale, l'elemento della presenza di più persone è integrato quando le espressioni offensive siano effettivamente percepite da una pluralità di soggetti, anche se non nominativamente identificati.
- Ai fini della verifica del requisito della pubblicità dell'offesa, è decisiva l'accertata percezione delle frasi da parte dei presenti, mentre la mera mancata identificazione degli astanti non esclude la consumazione del reato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura in modo generico o manifestamente infondato una motivazione di merito che abbia logicamente e congruamente accertato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
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