Cassazione Penale, Ordinanza n. 24736/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo due censure: con il primo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 62-bis c.p. e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche; con il secondo motivo ha denunciato l'assenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché formulati in termini astratti e non riferiti specificamente alla sentenza impugnata, nonché perché si traducevano nella contestazione in fatto degli argomenti posti dalla Corte territoriale a fondamento della propria decisione.
Norme richiamate
La censura sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche è stata ritenuta non scrutinabile perché proposta in modo astratto e non correlato alle concrete ragioni della decisione di merito.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a enunciare principi astratti senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolve in una mera rivalutazione in fatto degli argomenti già esaminati dal giudice di merito.
- La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche deve indicare specificamente le ragioni di illogicità o mancanza della motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente una critica generica alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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