Cassazione Penale, Ordinanza n. 24741/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania. Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza degli artt. 192 e 546, comma 1, c.p.p. e il vizio di mancanza di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse risposto alle censure svolte in appello sulla configurabilità del reato impossibile e sulla desistenza attiva. Con il secondo motivo ha contestato l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. per insussistenza della stessa. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Con il quarto motivo ha censurato l'applicazione della recidiva sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo una richiesta di diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e gli altri motivi generici, apodittici e aspecifici, perché derivanti da un motivo di appello a sua volta generico e comunque già congruamente affrontati dalla sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze sul reato impossibile, sulla desistenza attiva, sull'aggravante, sulle attenuanti generiche e sulla recidiva non introducessero reali vizi di legittimità, ma sollecitassero una rivalutazione del merito o fossero formulate in modo generico e non specifico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di valutazione della prova; la censura è stata ritenuta in realtà diretta a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione.
Invocato per dedurre mancanza di motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d'appello aveva motivato congruamente sui punti censurati.
L'aggravante è stata contestata per insussistenza, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità.
attenuanti generiche
La richiesta di applicazione è stata ritenuta priva di specifica critica alla motivazione della sentenza d'appello.
recidiva
L'applicazione è stata censurata per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per genericità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: doglianze generiche, apodittiche o meramente assertive sono inammissibili, soprattutto quando si limitino a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di motivazione non è configurabile quando la sentenza di merito abbia già risposto in modo congruo e sufficiente alle questioni devolute; il ricorrente deve indicare uno specifico deficit argomentativo, non bastando la mera dissensione sul risultato decisorio.
- Le censure concernenti l'applicazione di circostanze aggravanti, attenuanti generiche e recidiva devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e spiegare in modo analitico l'errore giuridico o il vizio logico dedotto, altrimenti il ricorso è inammissibile.
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