Cassazione Penale, Ordinanza n. 24739/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non sono indicate nel testo le imputazioni di merito né l'esito della decisione di appello, oltre alla circostanza che il ricorso investiva attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania deducendo, con un primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; con un secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che entrambe le censure sono inammissibili perché ripetitive di questioni già disattese dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta completa e congrua e perché, in sostanza, mirano a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La questione riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte non entra nel merito, ma considera inammissibile la censura perché reiterativa e diretta a una diversa lettura dei fatti.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Sono inammissibili in cassazione i motivi che si limitano a riproporre censure già disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e completa, senza confrontarsi effettivamente con essa.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie o una nuova valutazione del merito, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
- La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena deve misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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