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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19556/2020 del 18/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato l'opposizione del ricorrente avverso la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 30.000 irrogatagli dalla Banca d'Italia per il periodo in cui fu componente e poi presidente del consiglio d'amministrazione di Intermedia Credito S.p.A. (ECLA). Le sanzioni erano C 20.000 per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni e C 10.000 per mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo. Il ricorrente ha dedotto molteplici motivi: omessa o insufficiente considerazione di documenti e prova testimoniale, omesso esame di fatti decisivi, errata applicazione delle norme sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi (dovere di agire informati vs obbligo di vigilanza), violazioni delle garanzie del contraddittorio e di specificità della contestazione, errata interpretazione dell'art. 107 T.U.B. in tema di obblighi informativi, e mancato riconoscimento della buona fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibili o infondati vari motivi per difetto di specificità rispetto ai parametri dell'art. 360 c.p.c. (in particolare n. 5), ha confermato che la motivazione del decreto impugnato soddisfa il minimo costituzionale ai sensi dell'art. 132 c.p.c., ha escluso illegittimità per inosservanza dell'art. 145 T.U.B. circa i poteri istruttori della corte di appello, ha affermato che la contestazione era sufficientemente comprensibile e che il ricorrente ha esercitato adeguata difesa in giudizio. Sostanzialmente la Corte ha condiviso l'interpretazione secondo cui gli amministratori non esecutivi di banche hanno un dovere particolarmente incisivo di "agire in modo informato" e possono essere ritenuti solidalmente responsabili qualora non intervengano per impedire o attenuare fatti pregiudizievoli. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione liquidate in C 5.000, oltre C 200 per esborsi, e si è rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Individua i vizî deducibili in cassazione: n.3 per violazione di norme di diritto e n.5 per omesso esame di fatto storico; la Corte ribadisce che il n.5 tutela solo l'omesso esame di fatti storici specificamente indicati e non la semplice richiesta di rinnovazione istruttoria o la riedizione del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    co. 1, n. 4 (onere motivazionale)

    La motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta aderente al minimo costituzionale: non è richiesto che il giudice dia conto di ogni prova o argomentazione, ma che esponga concisamente gli elementi in fatto e in diritto a fondamento della decisione.

  • art. 145 T.U.B.

    Attribuisce al giudice il potere di valutare la rilevanza dei mezzi di prova e di disporne l'ammissione d'ufficio; la Corte ha escluso la possibilità di censurare, in cassazione, le modalità di esercizio di tale potere salvo la negazione stessa del potere.

  • art. 2381 c.c.

    commi 3 e 6 citati nel testo

    Stabilisce l'obbligo per gli amministratori di "agire in modo informato"; la Corte ha riaffermato che tale obbligo, per amministratori bancari non esecutivi, si declina sia nel dovere di attivarsi per prevenire o mitigare criticità sia nell'obbligo di procurarsi informazioni adeguate esercitando i poteri connessi alla carica.

  • art. 2392 c.c.

    Regola la responsabilità degli amministratori; la giurisprudenza citata e confermata dalla Corte specifica che i non esecutivi rispondono se non hanno impedito fatti dannosi quando erano, o dovevano essere, a conoscenza di elementi che richiedevano intervento.

  • art. 107 T.U.B.

    Nel testo ratione temporis applicabile imponeva all'intermediario l'obbligo di fornire alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini stabiliti, segnalazioni periodiche e ogni altro dato/documento richiesto; la Corte ha ritenuto che il mancato adempimento a richieste di 'sistematico flusso informativo' integrasse violazione di tale disposizione.

  • d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    art. 53 lett. b) e d); art. 144

    Norme del settore bancario che attribuiscono doveri incisivi ai consigli di amministrazione e prevedono sanzioni amministrative; la Corte ha richiamato la specificità della responsabilità pubblicistica degli amministratori bancari.

  • d.lgs. 141/2010

    art. 10, co. 8 (richiamo sulla decorrenza delle disposizioni)

    La Corte ha chiarito che le modifiche introdotte dal d.lgs. 141/2010 al Titolo V del T.U.B. sono entrate in vigore solo dopo l'emanazione delle corrispondenti disposizioni di attuazione; pertanto il regime anteriore era applicabile nel periodo di fatto oggetto della contestazione.

  • d.lgs. 218/2010

    art. 7, co. 4 e art. 16 (modifiche con efficacia retroattiva)

    Richiamato a spiegazione del diverso testo dell'art.10 d.lgs.141/2010: la modifica ha inciso sul regime di applicazione temporale delle norme di vigilanza.

  • legge n. 689/1981

    Richiamata dal ricorrente in tema di personalità della responsabilità amministrativa; la Corte non ha riconosciuto che fosse stata violata la esigenza di personalità della responsabilità nello specifico contesto della contestazione e della difesa.

  • legge n. 262/2005

    Riferimento normativo richiamato dal ricorrente in tema di trasparenza e diritti degli stakeholder; la censura è stata ricondotta alla più generale valutazione sulle garanzie del contraddittorio che la Corte ha ritenuto rispettate.

  • legge n. 241/1990

    Norme sul procedimento amministrativo e diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, le doglianze riguardanti il procedimento sanzionatorio non fossero state specificamente dedotte in primo grado o non soddisfacessero i requisiti di specificità.

Massime di principio

  • In sede di cassazione l'omesso esame di prove o documenti non è automaticamente censurabile: l'art. 360, n.5 c.p.c. tutela l'omesso esame di fatti storici specificamente indicati e decisivi, non la mera richiesta di riesame del materiale istruttorio.
  • La motivazione di una decisione di merito è adeguata se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto alla base della decisione; il giudice non è tenuto a sviscerare tutte le prove e tutte le tesi delle parti.
  • Per gli amministratori non esecutivi di banche il dovere di 'agire in modo informato' assume maggiore incisività rispetto alle società ordinarie: implica sia l'obbligo di procurarsi informazioni ed esercitare poteri di iniziativa, sia l'obbligo di attivarsi per prevenire o attenuare situazioni critiche.
  • Nei procedimenti sanzionatori amministrativi, la specificità della contestazione e il diritto al contraddittorio sono valutati anche alla luce della effettiva comprensione degli addebiti da parte dell'incolpato e della possibilità di difendersi; la mancanza di esplicito richiamo normativo nella contestazione non vale automaticamente a favore dell'annullamento se l'incolpato ha comunque compreso e difeso le proprie posizioni.
  • Le richieste di dati e documenti provenienti dall'Autorità di vigilanza, ai sensi dell'art. 107 T.U.B. (nella formulazione previgente ove applicabile), sono obbligatorie anche quando non siano rigidamente prefissate modalità e tempi; l'inadempienza può integrare illecito sanzionabile.
  • Le doglianze processuali in cassazione che consistono in mera rimessa in discussione del merito o in generiche affermazioni di errore senza individuazione precisa dei fatti decisivi sono inammissibili.

Testo integrale

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