Cassazione Civile, Ordinanza n. 23635/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2004. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato il rigetto in appello. In cassazione la società proponeva ricorso affidato a due motivi, ma dal testo disponibile non emergono il contenuto specifico dei motivi. La Corte ha rilevato d’ufficio che nei gradi di merito non risultavano partecipi del giudizio i soci della società di persone. Ha quindi esaminato il tema del litisconsorzio necessario nel contenzioso tributario: per l’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci sussiste in linea di principio un litisconsorzio necessario, perché l’accertamento è unitario; quanto all’IVA, la necessità del simultaneus processus con i soci non sussiste quando l’accertamento sia autonomo. Tuttavia, se l’Ufficio emette con un unico atto impositivo accertamenti contestuali per IVA e, come nel caso, anche per IRAP, fondati su elementi almeno in parte comuni e non autonomamente scindibili, l’imponibile IVA resta inscindibilmente connesso alla posizione della società e dei soci, imponendo il simultaneus processus.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone in diversa composizione, affinché provveda prima all’integrazione del contraddittorio e poi all’esame del merito della controversia nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il regolamento delle spese è stato demandato al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
integrando il contraddittorio
nel contenzioso tributario, quando ricorre un litisconsorzio necessario, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio; la sua omissione determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2
richiamato come base del meccanismo di unicità di accertamento e automatica imputazione dei redditi ai soci nelle società di persone.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
richiamato come norma che fonda l’imputazione per trasparenza dei redditi della società ai soci, con conseguente comunanza della base imponibile tra società e soci.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo a società di persone, l’unitarietà dell’accertamento dei redditi sociali e dei redditi dei soci comporta, in linea di principio, un litisconsorzio necessario tra società e soci.
- Il giudice tributario deve rilevare d’ufficio in ogni stato e grado la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e disporre l’integrazione del contraddittorio; in difetto, il giudizio è nullo.
- L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone non comporta automaticamente litisconsorzio necessario con i soci se è autonomo e non fondato su un meccanismo di imputazione dei redditi analogo a quello previsto per le imposte dirette.
- Se l’amministrazione emette un unico atto impositivo che cumula contestazioni per IVA e per un’imposta a base unitaria riferita alla società di persone, e le contestazioni si fondano almeno in parte su elementi comuni non scindibili, l’imponibile IVA può rientrare nel vincolo del simultaneus processus per l’inscindibilità delle posizioni controverse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23555/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23585/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23588/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23589/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23590/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23591/2022 del 28/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →