Cassazione Civile, Ordinanza n. 30247/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di usucapione della proprietà di un terreno proposta davanti al Tribunale di Vibo Valentia. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, e la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato il rigetto ritenendo non provati i presupposti dell'usucapione, sia perché le parti costituite avevano contestato i fatti allegati, sia perché non risultavano provati in modo certo il tempo del possesso né un possesso uti dominus. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 99 e 789 c.p.c. e 195 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d'appello respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di un soggetto coinvolto in una divisione ancora pendente, nonostante l'asserita assegnazione del bene; 2) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., per mancata considerazione della dedotta non contestazione dei fatti posti a fondamento dell'usucapione; 3) violazione degli artt. 183, 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che una parte si fosse costituita tardivamente con conseguente preclusione istruttoria e giudicato sulla tardività della produzione documentale; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un asserito nuovo fatto costitutivo relativo alla coltivazione del terreno dal 1985 e sulla censura relativa alla liquidazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo inammissibile, il terzo privo di ragion d'essere perché non investiva la ratio decidendi, e il quarto infondato e in parte privo di rilievo pratico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione d'appello sul punto della legittimazione passiva nel contesto di una divisione ancora sub iudice, richiamando il principio secondo cui la sentenza di scioglimento della comunione ha natura costitutiva e produce effetti solo con il passaggio in giudicato, salvo ipotesi particolari non ricorrenti nel caso. Ha inoltre escluso che potesse censurarsi in cassazione la valutazione di merito sulla contestazione/non contestazione dei fatti e sulla prova del possesso, rilevando che il giudice d'appello aveva comunque motivato la contestazione dei presupposti dell'usucapione e che il ricorso mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale istruttorio. Il terzo motivo è stato respinto perché la censura sulla tardività della costituzione e sulla preclusione probatoria non colpiva la reale ratio decidendi, fondata principalmente sull'insufficienza della prova testimoniale. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato quanto alla coltivazione del terreno, poiché tale attività non è di per sé sufficiente a dimostrare un possesso utile all'usucapione, e inammissibile/irrilevante quanto alle spese, per difetto di specificità e perché il rigetto del gravame rendeva la doglianza priva di rilievo pratico. Sono state poste le spese a carico del ricorrente, applicata la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per la dedotta violazione in tema di legittimazione passiva; la Corte ha ritenuto infondato il motivo.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso la violazione denunciata.
Richiamato nel primo motivo; non ha condotto all'accoglimento della censura.
Invocato per la non contestazione dei fatti; la Corte ha ribadito che l'accertamento della contestazione è rimesso al giudice di merito.
Invocato per la dedotta non contestazione; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Richiamato nel terzo motivo per la pretesa tardività delle attività difensive della controparte; censura ritenuta non decisiva.
Richiamato per sostenere la formazione del giudicato sulla tardività della produzione documentale; motivo respinto.
Richiamato insieme all'art. 324 c.p.c. per il dedotto giudicato; la Corte ha escluso la decisività della censura.
Richiamato per omessa pronuncia; la Corte ha rilevato che la coltivazione del terreno era stata esaminata e comunque non era sufficiente a dimostrare il possesso utile all'usucapione.
Utilizzato come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge.
Utilizzato come parametro di legittimità per le censure di nullità processuale e omessa pronuncia.
Richiamato come norma sostanziale sull'usucapione; la Corte ha confermato la mancanza di prova dei relativi presupposti.
Applicato per la condanna della parte ricorrente a una somma in favore dei controricorrenti e della cassa delle ammende, in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Norma procedurale sulla definizione accelerata del ricorso; la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il deposito di memoria da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La Corte ha ritenuto insufficiente, ai fini dell'usucapione, la sola coltivazione del terreno, se non univoca nell'esprimere il possesso uti dominus.
Massime di principio
- Nel giudizio di usucapione, il possesso utile deve essere provato in modo rigoroso, sia quanto alla durata sia quanto alla sua connotazione di possesso uti dominus; la mera coltivazione del fondo, di per sé, non basta se non dimostra in modo inequivoco l'intenzione di possedere come proprietario.
- L'accertamento della contestazione o non contestazione dei fatti allegati dalle parti è questione rimessa al giudice di merito e non può essere trasformata in cassazione in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o un diverso apprezzamento dei fatti storici compiuto dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e decisiva, il ricorso deve censurare specificamente proprio quella ratio; una doglianza che colpisca solo argomenti incidentali o secondari è inidonea.
- Nelle controversie sulla divisione ereditaria o comunione, la sentenza di scioglimento della comunione ha natura costitutiva e produce effetti solo dal passaggio in giudicato, salvo ipotesi particolari espressamente riconosciute dalla giurisprudenza.
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