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Ordinanza

Ordinanza n. 10020/2026 - Roma, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza di questo Tribunale 17 aprile 2018 n. 4204

Giustizia amministrativa202602568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR relativa al pagamento delle spese del precedente giudizio di ottemperanza e delle spese accessorie

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un nuovo giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR che aveva ordinato al Ministero della Giustizia di dare attuazione a un decreto della Corte d’appello di Roma emesso ai sensi della legge Pinto e aveva liquidato in suo favore, quale difensore della parte privata e distrattario delle spese di lite, euro 250,00 oltre accessori di legge. Il Ministero aveva eseguito il giudicato relativo all’equa riparazione, corrispondendo le somme dovute e gli interessi, ma non avrebbe pagato le spese liquidate dal TAR, le maggiorazioni per spese forfettarie, CPA e IVA, le spese per copie e notifiche e gli interessi richiesti. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di tali somme e degli interessi legali, anche secondo il regime previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio. Ha ritenuto applicabile l’art. 1, comma 817, lett. m), della legge n. 207/2024, che ha introdotto il comma 12-bis nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. La disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dalla legge e stabilisce che, decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della novella, per i successivi due anni tali creditori non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, mentre quelli già pendenti sono sospesi. Richiamando le ordinanze del Consiglio di Stato e la propria giurisprudenza, il Collegio ha affermato che la disciplina si applica a tutti i giudizi di ottemperanza aventi a oggetto crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 entro il 31 dicembre 2021, comprendendo ogni fase e grado, inclusi gli incidenti di esecuzione. Ha quindi disposto la sospensione ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e della speciale disposizione legislativa, senza esaminare nel merito le pretese economiche del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, lett. m), legge 30 dicembre 2024, n. 207

    “per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi”

    La disposizione introduce una causa speciale di sospensione, applicabile ai giudizi di ottemperanza relativi a crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021, per ogni fase e grado del giudizio, inclusi gli incidenti di esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, legge 24 marzo 2001, n. 89

    La novella prevede la facoltà di rinnovare la domanda di pagamento e il divieto temporaneo di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, con sospensione dei giudizi già pendenti.

  • art. 79 c.p.a.

    Consente la sospensione del processo nei casi previsti dalla legge; nel caso concreto è stato applicato in combinato disposto con la causa speciale prevista dalla legge n. 207/2024.

Massime di principio

  • La causa speciale di sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, introdotto dalla legge n. 207/2024, si applica ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021.
  • La sospensione prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai crediti Pinto opera in ogni fase e grado del giudizio, compresi gli incidenti di esecuzione e le controversie riguardanti l’attuazione delle statuizioni sulle spese del giudizio presupposto.
  • Quando ricorrono i presupposti temporali e oggettivi della disciplina speciale, il giudice deve disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 79 c.p.a., senza esaminare nel merito le ulteriori pretese creditorie azionate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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