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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00772/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della pensione di vecchiaia spettante a un cittadino rientrato dall'Albania, in relazione ai periodi di lavoro svolti in quel Paese tra il 1 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del pensionato, ritenendo che la base retributiva utile ai fini del ricalcolo dovesse essere determinata assumendo i minimi contrattuali italiani previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative per qualifiche corrispondenti. L'ente previdenziale ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1, comma 1164, L. n. 296/2006 e del d.m. 31 luglio 2007, sostenendo che la riliquidazione dovesse invece essere effettuata sulla base del minimale retributivo di cui all'art. 7 del d.l. n. 468/1983, convertito in L. n. 638/1983, e non attraverso un criterio unico fondato sui minimi contrattuali collettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che il diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa per i periodi di lavoro prestati in Albania dai cittadini italiani successivamente rimpatriati, previsto dall'art. 1, comma 1164, L. n. 296/2006 e dall'art. 2 del d.m. 31 luglio 2007, ha natura previdenziale e non assistenziale. Ne consegue che, per individuare il minimale contributivo cui parametrarne la ricostruzione, occorre fare riferimento alla disciplina italiana vigente nel tempo nei diversi settori lavorativi e per i relativi periodi, senza applicare un unico criterio normativo generale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'ente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate e distratte in favore del difensore del controricorrente antistatario. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1164, L. n. 296/2006

    La disposizione attribuisce il diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa per i periodi di lavoro prestati in Albania dai cittadini italiani successivamente rimpatriati, con funzione previdenziale.

  • d.m. 31 luglio 2007, art. 2

    Conferma la disciplina della ricostruzione della posizione assicurativa e va letta in coerenza con la natura previdenziale del beneficio.

  • art. 7, d.l. n. 468/1983

    Richiamato dall'ente ricorrente come criterio del minimale retributivo, ma ritenuto non applicabile come parametro unico e generale per la riliquidazione.

  • L. n. 638/1983

    Legge di conversione del d.l. n. 468/1983, richiamata quale base del minimale retributivo invocato dal ricorrente.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in adunanza camerale e il deposito dell'ordinanza nel termine previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una disposizione riconosce la ricostruzione della posizione assicurativa per lavoro svolto all'estero da cittadini rimpatriati, il beneficio va qualificato in base alla sua funzione previdenziale se il testo normativo rinvia al lavoro effettivamente prestato e ai settori lavorativi di riferimento.
  • Per determinare il minimale contributivo da assumere a parametro della ricostruzione, non può essere applicato un criterio unico e astratto valido per ogni attività: occorre invece fare riferimento alla disciplina italiana vigente nel tempo per il settore e il periodo corrispondenti.
  • Il giudice di legittimità conferma la decisione di merito quando il ricorso si fonda su una lettura della norma incompatibile con il suo dato testuale e con la qualificazione previdenziale del trattamento.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto il raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.

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