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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12679/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una casa di cura accreditata, in forza di contratti scritti con l'ASL per gli anni 2012 e 2013, aveva chiesto il pagamento di somme per prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, sostenendo in via principale il credito contrattuale e, in subordine, domande ex art. 2041 c.c. e risarcitorie per il dedotto comportamento dell'ASL che avrebbe impedito la sospensione dell'attività nonostante il raggiungimento del budget e avrebbe fissato in ritardo il tetto di spesa. Il Tribunale aveva respinto tutte le domande e la Corte d'appello aveva rigettato il gravame. In Cassazione la società ha dedotto un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e dei relativi principi, assumendo che l'arricchimento non derivasse dall'esecuzione del contratto, ma dall'inadempimento dell'ASL agli obblighi contrattuali, e che pertanto l'azione di indebito arricchimento fosse comunque esperibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'azione ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito di sussidiarietà, poiché tra le parti esistevano contratti scritti che regolavano compiutamente il rapporto e che costituivano fonte delle pretese avanzate. La Suprema Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'azione di arricchimento non è proponibile quando lo spostamento patrimoniale sia riconducibile a un rapporto contrattuale ancora efficace. È stata altresì disposta la condanna della ricorrente al pagamento di € 2.500,00 alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato, perché la decisione ha confermato la proposta di definizione anticipata.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    azione generale di arricchimento; carattere sussidiario; esperibile solo quando al depauperato non spetti nessun'altra azione

    L'azione di arricchimento senza causa è norma di chiusura ed è utilizzabile solo in assenza di altre azioni derivanti da contratto, fatto illecito o altro titolo; non è esperibile se il rapporto patrimoniale è regolato da un contratto efficace.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.

    Il motivo denunciava un vizio di violazione di legge sostanziale, ma è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio della decisione di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    privo del carattere di specificità

    Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e rivolte contro le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle tesi difensive integra un non motivo inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione anticipata

    La causa è stata decisa in conformità alla proposta di definizione anticipata, con conseguenze anche ai fini sanzionatori.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    somma pari ad € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende

    La conferma della proposta di definizione anticipata nella decisione finale integra i presupposti per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma aggiuntiva, quale presidio contro l'abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove applicabile.

  • d.lgs. n. 502 del 1992

    Nel richiamare la giurisprudenza precedente, la Corte ha ricordato che le regressioni tariffarie nel sistema sanitario sono previste da esigenze di contenimento della spesa pubblica e non integrano, di regola, un ingiustificato arricchimento quando accettate nel regolamento contrattuale.

  • art. 3.2 del contratto tra le parti

    limite di spesa fissato dal medesimo articolo

    Il contratto prevedeva il limite economico delle prestazioni e l'obbligo di rispettare le soglie di appropriatezza, circostanza decisiva per escludere la domanda ex art. 2041 c.c.

  • art. 4 del contratto tra le parti

    richiamo del d.lgs. n. 502 del 1992 e del meccanismo di regressione tariffaria

    Il richiamo contrattuale al meccanismo di regressione tariffaria ha confermato che le somme eccedenti il budget non potevano essere reclamate come indebito arricchimento.

Massime di principio

  • L'azione generale di arricchimento senza causa ha funzione residuale e non può essere utilizzata quando il rapporto tra le parti è già disciplinato da un contratto efficace che fornisce, in tesi, il titolo delle pretese azionate.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che si limita a riproporre le difese già svolte in appello, senza attaccare le argomentazioni decisive del giudice di merito, è un non motivo inammissibile.
  • Nel settore dell'accreditamento sanitario, la presenza di un regolamento contrattuale che preveda tetti di spesa, soglie di appropriatezza e meccanismi di regressione tariffaria esclude, di regola, la configurabilità di un arricchimento senza causa per le prestazioni rese oltre budget.
  • La contestazione in cassazione di una decisione che ha negato l'azione ex art. 2041 c.c. deve misurarsi con il presupposto della sussidiarietà e con l'esistenza di altri rimedi contrattuali o risarcitori, non potendosi fondare sulla sola allegazione di un presunto inadempimento della controparte.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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