Cassazione Penale, Sentenza n. 39145/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, dopo la morte del condannato Antonio Giusti, aveva confermato la confisca di quote della società "Santa Rosa" s.r.l., immobili intestati alla società e disponibilità liquide ritenute eccedenti 3.346.000 euro. Il ricorrente deduceva: (i) violazione degli artt. 69 e 529 c.p.p. e improcedibilità del procedimento per morte dell'imputato, poiché la confisca non risultava irrevocabile alla data del decesso in quanto la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza d'appello in materia di confisca; (ii) errata chiamata in giudizio degli eredi ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., non applicabile trattandosi di successori i cui diritti erano ancora incerti; (iii) motivazione apparente sulla sproporzione fra valore dei beni e disponibilità reddituali del Giusti (art. 240-bis c.p.), con omissione di valutare circostanze che avevano portato alla revoca della confisca di altri beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo rilevando la violazione degli artt. 627, commi 3 e 4, c.p.p.: la sentenza rescindente della Cassazione aveva annullato la statuizione di confisca in termini generali, senza distinguere i beni, pertanto il giudice di rinvio non poteva rimettere in discussione quella statuizione e non poteva considerare la confisca come irrevocabile alla data del decesso dell'imputato. Ne è conseguito che, sopravvenuta la morte dell'imputato, doveva essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale e non poteva proseguire il giudizio nemmeno per accertare i presupposti della confisca. Visti gli effetti, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, revocato la confisca in atto e disposto la restituzione dei beni agli aventi diritto (art. 323, c. 1, c.p.p.). Le altre censure sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 conv. dalla legge n. 356 del 1992
Norma che prevede l'obbligatorietà della confisca in presenza dei presupposti (anche dopo estinzione del reato secondo la Corte d'appello), ma la Cassazione ha rilevato che l'applicazione concreta deve rispettare l'effetto dell'annullamento con rinvio che rendeva la misura non irrevocabile alla morte dell'imputato
art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. c.p.p.
Disposizione che consente la chiamata in causa di terzi titolari di diritti reali sui beni sequestrati; la Corte ha ritenuto che non potesse sostituire il soggetto processuale (l'imputato) quando la confisca non era divenuta definitiva
Stabilisce che il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza di Cassazione per le questioni di diritto da essa decise e non può riesaminare nullità o inammissibilità già decise; la Corte ha invocato tali norme per affermare l'insindacabilità della statuizione rescindente e l'obbligo di dichiarare l'improcedibilità dopo la morte dell'imputato
Riferimenti procedurali sulla decorrenza degli effetti della morte dell'imputato e sull'improcedibilità: la morte interrompe il rapporto processuale e impone la declaratoria di improcedibilità quando la statuizione impugnata non è definitiva
Principio che la morte estingue il reato; collegato al fatto che la scomparsa dell'imputato impedisce la prosecuzione del processo, salvo specifiche eccezioni normative
Prevede il potere del giudice d'appello di pronunciare la confisca per sproporzione anche in caso di estinzione del reato per prescrizione o amnistia; la Corte ha sottolineato che tale potere non si estende all'ipotesi di morte del condannato
Norma sulla revoca della misura ablativa e restituzione dei beni agli aventi diritto; applicata dalla Cassazione quale conseguenza dell'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla con rinvio una decisione e la sua pronuncia riguarda genericamente (senza distinguo) una statuizione di confisca, il giudice di rinvio non può rimettere in discussione quel dictum di legittimità: la statuizione della Cassazione vincola il giudice di rinvio su tutte le questioni di diritto decise
- La morte dell'imputato estingue il reato e, se alla data del decesso la statuizione ablativa non ha acquisito efficacia di giudicato (per es. perché la Cassazione ha annullato con rinvio), il processo deve essere dichiarato improcedibile e non può proseguire nemmeno per accertare la confisca
- La chiamata in giudizio di eredi o terzi ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. è finalizzata ad assicurare contraddittorio sui beni rispetto a terzi titolari di diritti; non può, tuttavia, supplire alla mancanza dell'imputato quando la misura non è divenuta definitiva e non consente di trasformare gli eredi nel nuovo soggetto processuale sostitutivo
- Il potere del giudice d'appello di disporre la confisca per sproporzione (art. 578-bis c.p.p.) riguarda casi particolari di estinzione (prescrizione, amnistia) e non si applica automaticamente al decesso dell'imputato, poiché in quest'ultimo caso manca la disponibilità della res da parte dell'imputato
- In presenza di annullamento con rinvio deciso dalla Cassazione, eventuali vizi della decisione di legittimità possono essere impugnati solo con i rimedi straordinari previsti (es. art. 625-bis c.p.p.), non tramite sindacato del giudice di rinvio
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