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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10660/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per due motivi principali: (1) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.), lamentando che la Corte d'appello, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, aveva aggravato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida rispetto alla pronuncia di primo grado, conteggiando separatamente la sospensione prevista per ciascun reato e sommando materialmente i periodi; (2) inosservanza della disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative (richiamando la L. n. 689/1981), sostenendo che, essendo le violazioni derivanti da una unica azione o omissione, avrebbe dovuto applicarsi la regola del cumulo giuridico e non la somma materiale delle sanzioni accessorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. In particolare ha statuito che: (a) il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597, comma 3, c.p.p. si applica soltanto all'aggravamento della pena principale, all'applicazione di misure di sicurezza più gravi, alla pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o alla revoca di benefici, e non impedisce che in appello venga irrogata una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria (come la sospensione della patente) che sia imposta dalla norma incriminatrice e costituisca atto dovuto; (b) in materia di circolazione stradale, quando il giudice penale pronuncia condanne per più violazioni che comportano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinare la durata complessiva mediante somma dei periodi previsti per ciascun illecito (cumulo materiale), escludendosi l'applicabilità dell'art. 8 della L. 689/1981 (che riguarda le sanzioni amministrative proprie) e di istituti tipicamente penalistici come l'art. 81 c.p. per limitare tale cumulazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 189, commi 6 e 7

    Norma incriminatrice che disciplina le condotte contestate (omissione di soccorso e fuga dopo incidente) e che comporta anche l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la sua applicazione impone l'irrogazione dell'accessorio come atto dovuto.

  • Codice di procedura penale, art. 597, comma 3

    Il divieto di reformatio in peius si applica esclusivamente agli aggravamenti della pena principale, alle misure di sicurezza più gravose, a proscioglimenti con formula meno favorevole e alla revoca di benefici; non si estende alle sanzioni amministrative accessorie disposte in sede di condanna penale.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Prevede la possibilità per il giudice d'appello di intervenire sugli aspetti sanzionatori accessori consequenziali alla condanna; la Corte ha ritenuto legittimo che l'appello proposto dal solo imputato non impedisca la determinazione o l'incremento di sanzioni amministrative accessorie imposte dalla norma incriminatrice.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8

    La norma (e la disciplina della L. 689/1981 in generale) riguarda le sanzioni amministrative proprie e non si applica alle sanzioni amministrative accessorie ordinate da un giudice penale in sede di condanna; pertanto non è utilizzabile per ridurre o evitare la somma materiale delle durate di sospensione nel processo penale.

  • Codice penale, art. 81

    Gli istituti penali volti a limitare l'irrogazione di pene eccessive (quali la continuazione e il cumulo giuridico in ambito penale) non sono applicabili alle sanzioni amministrative accessorie disposte in sede penale; la Corte esclude la sua rilevanza per limitare la somma materiale delle sospensioni della patente.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.) tutela il ricorrente solo rispetto all'aggravamento della pena principale, delle misure di sicurezza o dei benefici; non impedisce che il giudice d'appello applichi o aumenti sanzioni amministrative accessorie imposte dalla norma incriminatrice.
  • In materia di circolazione stradale, quando più violazioni amministrative accessorie alla condanna penale comportano la sospensione della patente, il giudice deve determinare la durata complessiva sommando i singoli periodi (cumulo materiale); le regole di cumulo delle sanzioni amministrative proprie (L. 689/1981) non trovano applicazione alle sanzioni accessorie penali.
  • Chi contesta in sede di cassazione l'aumento di una sanzione amministrativa accessoria deve articolare argomenti diversi dal semplice richiamo al divieto di reformatio in peius: per esempio, dimostrare che le violazioni erano in realtà un unico illecito rilevante ai fini dell'accessorio o che la norma incriminatrice non impone la sanzione applicata.
  • Se l'interesse è evitare un aggravamento della pena principale occorre valutare la strategia processuale già in sede di impugnazione di merito: solo il Pubblico Ministero può proporre impugnazione finalizzata ad aggravamenti; l'imputato che impugna da solo espone il rischio di vedere confermate o integrate sanzioni accessorie imposte dalla legge.
  • I principi e limiti tipici del diritto penale (cumulo giuridico penale, art. 81 c.p., limiti alla cumulative delle pene) non si estendono automaticamente alle sanzioni amministrative accessorie disposte in sentenza penale.

Testo integrale

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