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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35365/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia riguardava un credito contributivo per l'anno 2012 relativo alla mancata iscrizione alla Gestione separata. La corte territoriale aveva ritenuto il credito estinto per prescrizione, assumendo che tra la scadenza del contributo (30 giugno 2013, con slittamento all'8 luglio 2013) e la richiesta di pagamento dell'INPS del 26 luglio 2018 fosse decorso il termine prescrizionale senza atti interruttivi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, L. n. 98/2011, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi dovesse essere considerata condotta dolosa idonea a sospendere la prescrizione, in quanto preordinata all'occultamento del debito contributivo. Il controricorrente ha resistito al ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e, nel dispositivo, lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è una mera esternazione di scienza e non presupposto del credito contributivo. Quanto alla sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., ha richiamato il principio per cui occorre una condotta del debitore che renda per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una semplice difficoltà di accertamento del credito. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato in fatto che non vi fosse un occultamento intenzionale del credito, anche perché il soggetto aveva comunque indicato nella dichiarazione il reddito da lavoro autonomo. Tale accertamento è stato ritenuto non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Il ricorso è stato quindi respinto nel merito argomentativo e, in dispositivo, dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè alla scadenza del termine per il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione per doloso occultamento opera solo se il debitore pone in essere una condotta che renda il creditore impossibilitato ad agire; non basta una mera difficoltà di accertamento del credito.

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    Richiamato quale base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.

  • art. 18, comma 12, L. n. 98/2011

    Richiamato in collegamento con l'obbligo contributivo oggetto della pretesa dell'ente previdenziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo era formulato come denuncia di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per escludere che l'accertamento di fatto compiuto dalla corte di merito sia riesaminabile in cassazione al di fuori dei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta è stata depositata e comunicata alle parti secondo il rito camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È posto a fondamento dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    È richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che non costituisce presupposto del credito contributivo.
  • La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito contributivo richiede una condotta del debitore tale da impedire in concreto l'esercizio dell'azione del creditore; non è sufficiente una mera difficoltà di accertamento del credito.
  • Non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione di un quadro dichiarativo e occultamento doloso del debito contributivo: occorre una verifica fattuale della reale idoneità della condotta a celare il credito.
  • L'accertamento circa l'assenza di un comportamento intenzionale di occultamento è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è liberamente riesaminabile in cassazione.
  • Se il ricorso è respinto o dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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