Cassazione Penale, Sentenza n. 20089/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la statuizione relativa alla confisca dei 778,00 euro sequestrati, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ha osservato che la somma era stata rinvenuta nella sua automobile mentre era contestata la mera detenzione di stupefacenti e non la cessione; perciò mancava qualsiasi prova o argomentazione sul nesso fra il denaro e una attività illecita redditizia o sul carattere di profitto del reato rispetto alla contestata detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca del denaro, rinviando al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio sul solo punto. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della confisca, fondata esclusivamente sull'assenza di un regolare lavoro del ricorrente e sulla presunta illiceità certa dell'origine della somma, specie alla luce della modesta entità del denaro e della qualificazione del fatto come mera detenzione. Ha richiamato il principio secondo cui, anche nelle sentenze di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione congrua quando non vi sia accordo delle parti sulla confisca, e ha ricordato che per la mera detenzione il denaro può essere confiscato solo se sussistono le condizioni dell'art. 240‑bis c.p. (richiamato dall'art. 85‑bis del DPR 309/1990), non potendo ricorrere gli istituti applicabili al caso di cessione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina il reato contestato (detenzione di stupefacenti a fini di spaccio); la Corte sottolinea che la qualificazione come mera detenzione limita le possibilità di confisca del denaro salvo il ricorso a specifiche condizioni previste da altri articoli (art. 240‑bis c.p. via art.85‑bis DPR 309/90).
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina del patteggiamento; la Corte osserva che, anche nelle sentenze di patteggiamento, il giudice non è mero passivo registratore dell'accordo e deve motivare congruamente le statuizioni non pattuite, come la confisca quando non ricompresa nell'accordo.
Riferimento alle modifiche regolanti l'ambito dell'accordo e alla possibile mancata formazione di accordo in ordine alla confisca, rilevante per l'ammissibilità del controllo di legittimità sulla motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Consente l'impugnazione per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) che è stata proposta dal ricorrente con riferimento alla confisca.
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Regola i limiti della impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento che applicano misure di sicurezza se la misura è oggetto dell'accordo; la Corte utilizza la giurisprudenza relativa a tale articolo per chiarire l'astratta ammissibilità del motivo atteso che l'accordo non era formato in ordine alla confisca.
Norma che disciplina la confisca nelle ipotesi previste dal codice penale (condotte diverse dalla cessione). La Corte afferma che, per la mera detenzione, la confisca del denaro può avvenire solo se ricorrono le condizioni dell'art. 240‑bis, richiamato tramite art.85‑bis del DPR 309/1990.
Norma sulla confisca per reati comuni; la Corte segnala che non è applicabile per giustificare la confisca del denaro nel caso di mera detenzione di stupefacenti quando manca il nesso necessario.
art. 73, comma 7‑bis, d.P.R. 309/1990
Norma che disciplina confisca e misure specifiche per i casi di cessione di stupefacenti; la Corte precisa che tale disposizione non è utilizzabile per giustificare la confisca nel caso di mera detenzione.
art. 85‑bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rinvio operativo che consente l'applicazione di talune disposizioni del codice penale (come l'art. 240‑bis) al procedimento in materia di stupefacenti; la Corte lo richiama per affermare quali condizioni siano necessarie per la confisca del denaro nella fattispecie di detenzione.
Massime di principio
- Nelle sentenze di patteggiamento il giudice deve comunque fornire una motivazione congrua quando la statuizione non è il frutto dell'accordo tra le parti; la confisca non può essere disposta con motivazioni generiche.
- La sola mancanza di un legittimo reddito o lo stato occupazionale dell'imputato non costituiscono prova sufficiente dell'illiceità dell'origine di somme di modesta entità.
- Quando il fatto è qualificato come mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro rinvenuto è ammissibile solo se ricorrono i presupposti dell'art. 240‑bis c.p., per il tramite dell'art. 85‑bis del DPR 309/1990; non è possibile applicare la disciplina della confisca prevista per la cessione.
- Se l'accordo di patteggiamento non comprende espressamente la confisca, la relativa statuizione resta soggetta al normale controllo di motivazione in Cassazione.
- Per somme di modesta entità occorre un'accertata e specifica connessione tra il denaro e l'attività illecita per legittimare la confisca; in assenza di tale nesso la misura va esclusa o rimessa a valutazione motivata del giudice di merito.
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