Sentenza del 15/07/2019 n. 1147 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato le intimazioni di pagamento sostenendo, da un lato, l'inesistenza della società T. S.A. alla data di notifica degli atti, poiché asseritamente cessata il 15 dicembre 2010, nonché la sua mancata residenza fiscale in Italia e l'impossibilità di qualificare il sig. F. P. come amministratore di fatto. Dall'altro lato, hanno contestato l'inesistenza o invalidità della notificazione delle intimazioni per difetto di prova delle formalità relative alla raccomandata CAN. La CTP aveva riunito e respinto i ricorsi; i contribuenti hanno quindi proposto appello.
La decisione
La CTR ha rigettato l'appello. Ha ritenuto irrilevanti, in questo giudizio, le questioni relative alla cessazione della società, alla sua residenza fiscale e alla posizione del sig. F. P., poiché tali profili erano già oggetto del diverso giudizio sugli avvisi di accertamento e dovevano essere esaminati in quella sede. Quanto alla notificazione delle intimazioni, la Commissione ha affermato che l'eventuale nullità era stata sanata dal tempestivo ricorso dei contribuenti, il quale dimostrava il raggiungimento dello scopo della notificazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Gli appellanti sono stati condannati in solido a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del grado, liquidate in 3.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Le intimazioni di pagamento possono fondarsi su una sentenza tributaria provvisoriamente esecutiva, anche se non ancora passata in giudicato. In tal caso, il titolo della pretesa è distinto dagli avvisi di accertamento oggetto di altro giudizio.
La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo.
L'eventuale nullità della notificazione di un atto tributario è sanata quando il destinatario propone tempestivamente ricorso, dimostrando di aver conosciuto l'atto e di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
La disciplina delle nullità delle notificazioni, compresi i relativi effetti sananti, è applicabile anche agli atti tributari nei limiti richiamati dalla normativa fiscale.
Il richiamo alle norme sulle notificazioni del codice di procedura civile comporta anche l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie previsto dal codice.
Massime di principio
- Quando un atto esecutivo tributario si fonda su una sentenza provvisoriamente esecutiva, le contestazioni riguardanti gli originari avvisi di accertamento devono essere sollevate nel giudizio relativo a quegli avvisi e non necessariamente nel giudizio sull'intimazione di pagamento.
- La tempestiva impugnazione di un atto tributario normalmente sana l'eventuale nullità della sua notificazione per raggiungimento dello scopo, perché dimostra che il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi.
- La nullità della notificazione deve essere distinta dall'inesistenza assoluta della notificazione: la sanatoria opera, in linea generale, quando l'atto è comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e ha raggiunto la sua funzione.
- Nel giudizio contro un'intimazione di pagamento è essenziale distinguere i vizi propri dell'intimazione o della sua notificazione dalle questioni sostanziali già decise o pendenti nel giudizio relativo all'accertamento.
- La proposizione del ricorso non comporta necessariamente l'accoglimento delle contestazioni sulla notifica; al contrario, può confermare l'avvenuta conoscenza dell'atto e produrre l'effetto sanante previsto dall'art. 156 c.p.c.
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