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Sentenza

Sentenza del 15/07/2019 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Condoni e sanatorie - Voluntary Disclosure - Presunzione di fruttuosità dei capitali detenuti all'estero - Raddoppio dei termini di accertamento ante 2009 - Legittimità - Non Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali detenuti all'estero prevista dall'art. 6 del D.L. 167/1990 e, in particolare, la possibilità di applicare retroattivamente il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 12, comma 2-bis, del D.L. 78/2009, anche per periodi d'imposta anteriori al 2009 e nell'ambito della voluntary disclosure.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta illegittima nella parte in cui applicava il raddoppio dei termini di accertamento. La presunzione di fruttuosità prevista dall'art. 6 del D.L. 167/1990 è fiscalmente distinta dalla presunzione di imponibilità delle attività detenute all'estero disciplinata dall'art. 12, comma 2-bis, del D.L. 78/2009. Pertanto, quest'ultima disposizione non può essere utilizzata per estendere i termini di accertamento a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.

Norme richiamate

  • Art. 6 del D.L. 167/1990

    Prevede la presunzione di fruttuosità dei capitali detenuti all'estero. Tale disciplina non coincide con quella relativa alla presunzione di imponibilità delle attività estere e, da sola, non consente il raddoppio dei termini di accertamento.

  • Art. 12, comma 2-bis, del D.L. 78/2009

    Disciplina la presunzione di imponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata e prevede il raddoppio dei termini di accertamento. La norma non è stata ritenuta applicabile retroattivamente a periodi anteriori al 2009 né automaticamente alla sola presunzione di fruttuosità.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento è una disciplina eccezionale e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • La presunzione di fruttuosità dei capitali esteri e la presunzione di imponibilità delle attività detenute all'estero sono istituti distinti: l'Amministrazione deve individuare la specifica norma applicabile.
  • Una norma entrata in vigore successivamente non può essere utilizzata per estendere retroattivamente i termini di accertamento relativi a periodi d'imposta anteriori, salvo una chiara previsione legislativa di retroattività.
  • Nelle procedure di voluntary disclosure, la regolarizzazione delle attività estere non legittima automaticamente il raddoppio dei termini: occorre verificare la data dei periodi d'imposta, la norma vigente all'epoca e la concreta fattispecie accertata.
  • In caso di contestazione del raddoppio dei termini, è necessario distinguere tra l'accertamento dei redditi prodotti dalle attività estere e l'accertamento della mera esistenza o imponibilità delle attività stesse.

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