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Sentenza

Sentenza del 15/07/2019 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Accertamento - Irpef - Attribuzione utili non contabilizzati alla società - Imputazione utili pro-quota ai soci - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito dell'accertamento di utili non contabilizzati in capo a una società di capitali caratterizzata da una ristretta base azionaria, l'Amministrazione finanziaria ha imputato tali utili pro-quota ai soci, presumendo che fossero stati distribuiti. I soci contestavano la legittimità di tale imputazione e sostenevano, in sostanza, di non avere percepito maggiori ricavi. La questione riguardava quindi la validità della presunzione e l'onere della prova contraria a carico dei soci.

La decisione

La presunzione di attribuzione pro-quota degli utili non contabilizzati ai soci è stata ritenuta legittima. In presenza di una società a ristretta base azionaria, l'accertamento di maggiori utili sociali consente di presumere la loro distribuzione ai soci, salvo prova contraria. Spetta ai soci dimostrare concretamente di non aver percepito gli utili oppure che questi siano stati effettivamente accantonati o reinvestiti dalla società. La prova deve riguardare specificamente l'accantonamento e/o il reinvestimento degli utili e non può limitarsi a mere dichiarazioni o contestazioni generiche.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    La norma consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo dei maggiori ricavi e redditi non contabilizzati. Nel caso di società a ristretta base azionaria, l'accertamento di utili extracontabili può fondare la presunzione della loro distribuzione ai soci.

Massime di principio

  • Quando una società di capitali ha una base azionaria ristretta e vengono accertati utili non contabilizzati, è generalmente legittimo presumere che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.
  • La presunzione non è assoluta: il socio può superarla fornendo una prova concreta e documentata di non aver ricevuto gli utili oppure del loro effettivo accantonamento o reinvestimento nella società.
  • La semplice negazione della percezione degli utili o la contestazione generica dell'accertamento non è normalmente sufficiente a vincere la presunzione.
  • La prova contraria deve riferirsi agli specifici utili accertati e dimostrare il loro destino, ad esempio mediante documentazione contabile, bancaria, societaria o finanziaria relativa all'accantonamento o al reinvestimento.
  • La ristrettezza della compagine sociale costituisce l'elemento che giustifica il ricorso alla presunzione di distribuzione, in quanto rende più plausibile la conoscenza e la disponibilità degli utili extracontabili da parte dei soci.

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