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Sentenza

Sentenza del 15/07/2019 n. 43 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva negato al contribuente l'accesso agli incentivi fiscali previsti dalla legge n. 238/2010 per il rientro in Italia di lavoratori qualificati, sostenendo che egli non avesse trasferito formalmente la residenza all'estero, poiché era rimasto iscritto all'anagrafe italiana e in Austria aveva soltanto una residenza secondaria. Il contribuente contestava tale impostazione, sostenendo di aver avuto effettivamente un'abitazione permanente e svolto attività lavorativa in Austria, e rilevava inoltre che il datore di lavoro aveva già trattenuto le imposte, sicché l'accertamento avrebbe comportato una duplicazione dell'imposizione.

La decisione

La Commissione tributaria di II grado di Bolzano ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto applicabile anche alle controversie pendenti il decreto-legge n. 34/2019, secondo cui non è necessaria l'iscrizione all'AIRE quando il contribuente dimostri di aver avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni. In base alla convenzione italo-austriaca, la residenza è stata individuata considerando l'abitazione permanente e quindi la residenza effettiva, non soltanto quella anagrafica. Poiché il contribuente aveva vissuto stabilmente a Thaur e lavorato per aziende austriache, risultavano integrati i requisiti per l'agevolazione. L'avviso è stato inoltre ritenuto illegittimo perché l'imposta era già stata trattenuta dal datore di lavoro: l'Agenzia avrebbe potuto eventualmente negare il rimborso, ma non richiedere nuovamente il pagamento della stessa imposta né applicare sanzioni. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 30 dicembre 2010, n. 238

    Incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori qualificati

    La disciplina riconosce agevolazioni fiscali ai lavoratori che rientrano in Italia, purché siano dimostrati i requisiti sostanziali e formali previsti dalla normativa.

  • Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

    Il beneficio spetta anche a coloro che abbiano avuto "la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi"; la disposizione si applica alle "controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio"

    Non è indispensabile l'iscrizione all'AIRE. È sufficiente dimostrare la residenza effettiva in un altro Stato secondo i criteri della convenzione contro le doppie imposizioni; la norma si applica anche ai giudizi ancora pendenti.

  • Convenzione Italia-Austria contro le doppie imposizioni, art. 4

    La persona si considera residente nello Stato in cui ha un'abitazione permanente

    Per stabilire la residenza fiscale convenzionale rileva l'abitazione permanente e, più in generale, la residenza effettiva, non esclusivamente l'iscrizione anagrafica formale.

Massime di principio

  • Per accedere a un'agevolazione fiscale collegata al rientro dall'estero, la mancata iscrizione all'AIRE non esclude automaticamente il beneficio se il contribuente dimostra, con elementi concreti, di aver avuto all'estero la propria abitazione permanente e il centro effettivo della vita personale o lavorativa.
  • Quando una convenzione contro le doppie imposizioni disciplina la residenza, i criteri convenzionali possono prevalere sul dato meramente anagrafico interno, valorizzando la residenza effettiva e l'abitazione permanente.
  • La prova della residenza estera può essere fornita mediante documentazione relativa all'abitazione, ai contratti di lavoro, alla permanenza effettiva e agli altri legami personali ed economici con lo Stato estero.
  • L'amministrazione finanziaria non può richiedere nuovamente un'imposta già trattenuta dal sostituto d'imposta. In una simile situazione, l'eventuale contestazione dovrebbe riguardare il rimborso o il riconoscimento dell'agevolazione, non una duplicazione del pagamento con applicazione di sanzioni.
  • Le modifiche normative interpretative applicabili ai giudizi pendenti possono incidere anche su controversie relative ad annualità precedenti, quando la disposizione ne preveda espressamente l'applicazione.

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