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Sentenza

Sentenza del 15/07/2019 n. 58 - Comm. Trib. Prov. Biella

Raddoppio dei termini di accertamento dei redditi di fonte estera.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'articolo 12, comma 2-bis, del D.L. 78/2009 non potesse applicarsi a periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore, avvenuta con il D.L. 194/2009 dal 30 dicembre 2009. La questione riguardava la natura della disposizione: sostanziale, se idonea a incidere sul rapporto tributario, oppure procedimentale, se relativa esclusivamente ai poteri e ai termini dell'accertamento.

La decisione

La disposizione è stata qualificata come avente natura procedimentale, poiché non modifica il presupposto d'imposta, l'entità del tributo o gli obblighi sostanziali del contribuente, ma disciplina soltanto i termini entro cui l'Amministrazione può effettuare l'accertamento. Di conseguenza, è stato ritenuto legittimo l'accertamento relativo all'omessa dichiarazione di redditi di capitale prodotti all'estero anche per annualità precedenti al 30 dicembre 2009, purché l'accertamento fosse comunque tempestivo secondo il termine raddoppiato.

Norme richiamate

  • Articolo 12, comma 2-bis, del D.L. 78/2009

    stabilisce il raddoppio dei termini per l'accertamento dei redditi presuntivamente collegati a disponibilità estere non dichiarate

    La norma ha natura procedimentale e può disciplinare i termini dell'accertamento anche in relazione a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore, non incidendo sul rapporto tributario sostanziale.

  • D.L. 194/2009

    entrata in vigore dal 30-12-2009

    Individua il momento di entrata in vigore della disciplina, ma tale data non impedisce l'applicazione del raddoppio dei termini a annualità precedenti, in ragione della natura procedimentale della disposizione.

Massime di principio

  • Una norma che modifica esclusivamente i termini o le modalità dell'accertamento, senza introdurre nuovi tributi o nuovi obblighi sostanziali, tende a essere qualificata come procedimentale.
  • Le norme procedimentali possono, in linea generale, applicarsi anche ad accertamenti relativi a periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore, salvo specifici limiti previsti dalla legge o principi di irretroattività applicabili.
  • Il raddoppio dei termini non dimostra automaticamente l'esistenza di redditi non dichiarati: l'Amministrazione deve comunque provare i presupposti dell'accertamento e il collegamento tra le disponibilità estere e i redditi imponibili.
  • In casi analoghi occorre verificare sia la corretta qualificazione della norma come procedimentale, sia il rispetto del termine raddoppiato e degli ulteriori requisiti probatori dell'accertamento.

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