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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05589/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa contributiva dell’ente previdenziale nei confronti di una professionista, iscritta d’ufficio alla Gestione Separata per l’anno 2010, con avviso di addebito comunicato nel luglio 2016. Il giudice di merito aveva ritenuto prescritto il credito contributivo, ancorando la decorrenza del termine alla scadenza ordinaria per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi e affermando che l’ente non avesse specificamente contestato la questione della proroga del termine di versamento. In cassazione l’ente ha dedotto violazione degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., in relazione alla disciplina del termine di pagamento e alla proroga prevista per l’anno 2010, sostenendo che la prescrizione quinquennale non era maturata perché il termine di versamento era stato differito e comunque era stato interrotto dalla nota di richiesta di pagamento notificata il 4-5 luglio 2016, ritualmente prodotta e rilevabile anche d’ufficio dal giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha escluso che sulla questione potesse dirsi formato un giudicato interno sul solo segmento fattuale della data dell’atto interruttivo della prescrizione, precisando che il giudicato richiede la stabilizzazione dell’intera sequenza fatto-norma-effetto giuridico. Ha inoltre affermato che l’interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio nei limiti delle allegazioni e delle prove ritualmente acquisite, e che la nota di avviso di addebito tempestivamente allegata era idonea a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. Infine ha ribadito che, per i contributi dovuti alla Gestione Separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento, comprensiva del differimento previsto per l’anno 2010; nel caso concreto il termine quinquennale, scadente il 6 luglio 2010, era stato interrotto dalla nota ricevuta il 4 luglio 2016. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, tenendo conto del differimento del termine di pagamento dei contributi.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori d’ufficio e rilevare l’interruzione della prescrizione sulla base di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili.

  • art. 2943 c.c.

    La nota di richiesta di pagamento ritualmente comunicata è idonea a interrompere la prescrizione.

  • art. 1, primo comma D.P.C.M. 12 maggio 2011

    Ha comportato la proroga del termine di versamento per i contributi relativi all’anno 2010, incidendo sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 2, comma 26, legge n. 335/1995

    Individua la Gestione Separata in cui era stata iscritta d’ufficio la professionista.

  • art. 18, comma 12, d.lgs. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011

    Richiamato insieme alla disciplina del differimento dei termini di versamento dei contributi.

  • art. 2, comma 30, legge n. 335/1995

    Rinvia alla disciplina regolamentare del termine di versamento rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 17 d.P.R. 435/2001

    Costituisce il riferimento normativo per la scadenza del versamento del saldo d’imposta richiamato nella disciplina contributiva.

  • d.lgs. 241/1997, art. 18, quarto comma

    Richiamato dal giudice di merito per individuare la scadenza del termine di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Massime di principio

  • Nel calcolo della prescrizione dei contributi previdenziali, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento del contributo, e non con una data astratta indipendente da eventuali proroghe normative del termine stesso.
  • L’eccezione di interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato: il giudice può rilevarla anche d’ufficio, in ogni stato e grado, purché l’atto interruttivo risulti da allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
  • Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi consentono al giudice di valorizzare documenti ritualmente prodotti anche ai fini del riconoscimento dell’effetto interruttivo della prescrizione.
  • Non può parlarsi di giudicato su un singolo segmento fattuale isolato quando la questione giuridica controversa richiede la stabilizzazione dell’intera sequenza fatto, norma ed effetto giuridico.
  • Una comunicazione dell’ente creditore che contenga richiesta di pagamento, se ritualmente allegata e tempestiva, è idonea a interrompere la prescrizione del credito contributivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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