Cassazione Civile, Ordinanza n. 36915/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ufficio dell'Agenzia delle entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1999, con cui contestava un maggior reddito da lavoro autonomo determinato mediante applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge n. 549 del 1995. Il contribuente aveva impugnato l'atto e, dopo un primo accoglimento in CTP e un parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio in CTR, aveva proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi entrambi diretti a denunciare la nullità della sentenza d'appello per assoluta contraddittorietà della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorrente segnalava anche un procedimento di correzione di errore materiale, poiché la CTR si era espressa in euro anziché in lire. Nelle more del giudizio di legittimità il contribuente ha poi rinunciato al ricorso, deducendo di avere presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., perché sottoscritta dalla parte e dal difensore e notificata alle controparti via PEC con regolari ricevute. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Quanto alle spese, ha valorizzato la mancata adesione dell'Agenzia alla rinuncia, ma ha ritenuto meritevole di compensazione la circostanza che la rinuncia fosse conseguente a definizione agevolata, disponendo la compensazione tra le parti.
Norme richiamate
art. 3, comma 184, L. n. 549 del 1995
norma richiamata come base dell'accertamento parametrico del maggior reddito da lavoro autonomo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza di merito per contraddittorietà della motivazione
la rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta dalla parte e dal difensore e notificata alle controparti; la rinuncia produce l'estinzione del processo anche senza accettazione, salvo la disciplina delle spese
art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016
richiamato dal ricorrente quale base della definizione agevolata che ha determinato la rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, determina l'estinzione del giudizio anche in mancanza di accettazione della controparte, perché non ha natura accettizia e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione.
- La ritualità della rinuncia richiede la sottoscrizione della parte e del difensore e la notificazione alle controparti nelle forme idonee a dare certezza dell'avvenuto recapito.
- In caso di rinuncia al ricorso, il regolamento delle spese resta rimesso al giudice, che può tener conto delle circostanze concrete, tra cui la definizione agevolata della controversia.
- Quando la rinuncia è collegata a una definizione agevolata, tale circostanza può essere considerata favorevolmente ai fini della compensazione delle spese.
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