Cassazione Civile, Ordinanza n. 19771/2026 del 14/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 29 gennaio 1990 con cui un ente pubblico di edilizia residenziale affidava a un imprenditore la costruzione di otto fabbricati per centododici alloggi. Dopo l'insorgere di contestazioni sull'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore agiva per ottenere somme a vario titolo (immobilizzo di macchinari e attrezzature, spese generali, mancato utile, oneri per fideiussione, lavori di rimozione di uno strato melmoso causato da nubifragio, danni da vandalismo, revisione prezzi e saldo lavori). Il Tribunale accoglieva in parte la domanda e rigettava la riconvenzionale della committente, che chiedeva il maggior costo dell'opera per mancato completamento dei lavori. In appello la decisione veniva parzialmente riformata, con esclusione di una voce relativa allo strato melmoso, riconoscimento della penale per ritardo a favore della committente e riduzione di quanto dovuto per danni da ripristino. In cassazione l'appaltatore deduceva, con un unico motivo, violazione di norme civilistiche, processuali e della disciplina dei lavori pubblici, sostenendo: (1) che la penale fosse stata calcolata erroneamente, poiché la perizia di variante avrebbe imposto di far decorrere il termine di ultimazione dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione e non dall'approvazione della variante; (2) che, essendo gli atti di saccheggio e vandalismo stati qualificati dalla stessa sentenza come causa di forza maggiore dal giugno 1995, la penale non avrebbe potuto essere applicata per l'ulteriore periodo di ritardo fino all'effettiva ultimazione dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo profilo, osservando che il ricorrente pretendeva di trarre un ulteriore vantaggio da un errore della sentenza impugnata nella ricostruzione del dies a quo del termine di ultimazione: la Corte territoriale aveva sì ritenuto di far decorrere i sedici mesi contrattuali dall'approvazione della variante, ma tale errore non poteva essere utilizzato in cassazione per sostenere una diversa e ulteriore violazione di legge. Ha dichiarato inammissibile il secondo profilo per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non indicava adeguatamente il nesso causale tra gli atti vandalici e il ritardo nell'ultimazione dei lavori, né censurava in modo specifico la discrasia motivazionale della sentenza sulla qualificazione di tali fatti come forza maggiore. La Corte ha anche osservato che la questione era comunque nuova, non risultando trattata nella sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla previsione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione su questa disposizione
richiamato dal ricorrente con riferimento all'impossibilità sopravvenuta o alla forza maggiore, ma non oggetto di una specifica statuizione di principio
richiamato dal ricorrente in tema di clausola penale; la Corte conferma che la penale è dovuta per ritardo imputabile salvo prova contraria e che non può essere invocata oltre i limiti ricavabili dal titolo e dagli atti di causa
richiamato dal ricorrente in tema di varianti dell'appalto; la Corte affronta la disciplina delle varianti nell'ambito dei lavori pubblici, ma non formula un principio autonomo su questa norma
richiamati dal ricorrente, senza che la Corte sviluppi un autonomo principio sulla valutazione della prova
artt. 342, 343, 344 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F
richiamati dal ricorrente come norme dei lavori pubblici; la Corte richiama la disciplina delle varianti e delle perizie suppletive nel sistema dei lavori pubblici
art. 20 r.d. 25 maggio 1895 n. 350
richiamato dal ricorrente; la Corte lo utilizza nel quadro della disciplina delle varianti e della perizia suppletiva
artt. 12, 13, 14, 29 e 30 d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063
la Corte interpreta la disciplina delle varianti e del termine di ultimazione dei lavori: l'appaltatore deve eseguire le variazioni entro il quinto d'obbligo senza indennità; per lavori non previsti o nuovi prezzi occorre perizia suppletiva e nuovo termine di ultimazione; la penale per ritardo è dovuta salvo ritardo non imputabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito utilizzare l'errore eventualmente commesso dal giudice di merito per ottenere un ulteriore vantaggio processuale che presupponga una diversa e più favorevole applicazione della stessa disciplina sostanziale non censurata in modo coerente.
- Quando si contesta la penale per ritardo nell'appalto, il ricorso deve indicare in modo puntuale il nesso causale tra l'evento dedotto come causa non imputabile e il ritardo nell'ultimazione dell'opera; in difetto, la censura è inammissibile per carenza di autosufficienza.
- La deduzione di una causa di esonero dalla penale deve essere specifica e riferita alla concreta incidenza dell'evento sul termine di esecuzione: non basta richiamare in astratto la forza maggiore o fatti sopravvenuti se non si chiarisce come essi abbiano impedito il rispetto del termine contrattuale.
- La questione che non risulti trattata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, salvo che sia ammissibile come censura di legittimità sulla base degli atti e della motivazione già acquisiti.
- Nelle varianti dell'appalto pubblico, la distinzione tra aumento entro il quinto d'obbligo e lavori non previsti con formazione di nuovi prezzi incide anche sulla determinazione del termine di ultimazione, che può essere oggetto di nuova pattuizione nell'atto di sottomissione o nella perizia suppletiva.
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