Cassazione Penale, Sentenza n. 20490/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, collaboratore di giustizia in espiazione pena (fine pena 26/12/2035), aveva chiesto l'ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter o.p. e dell'art. 16-nonies d.l. 15/01/1991, n.8 (conv. L. 15/03/1991, n.82). La Procura nazionale antimafia e la DDA di Napoli avevano espresso parere favorevole. Il Tribunale di sorveglianza di Roma respinse l'istanza ritenendo prematuro concedere il beneficio per il recente avvio dell'esperienza premiale e per la lontananza del fine pena, ritenendo necessaria una graduale e adeguata verifica della personalità in ambito extramurario e del consolidamento dei risultati raggiunti. Il difensore impugnò per vizio di motivazione e per aver ignorato i presupposti di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 16-nonies, i presupposti per la detenzione domiciliare speciale sono il "ravvedimento" e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, e che il Tribunale deve valutare anche l'importanza della collaborazione. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale, fondata sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione e sulla gradualità dell'accesso ai benefici penitenziari; ha altresì ribadito che la condotta intramuraria e la collaborazione non producono automaticamente il beneficio ma richiedono elementi concreti che attestino la convinzione riforma delle scelte criminali. Condanna il ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 16-nonies, decreto-legge 15/01/1991, n. 8 (conv. L. 15/03/1991, n. 82)
"nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3 -bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo"; "acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni..."
Stabilisce i presupposti per l'accesso a benefici speciali dei collaboratori (ravvedimento e inesistenza di collegamenti con criminalità organizzata/eversiva), pone l'obbligo di acquisire pareri specifici e consente al giudice di valutare l'importanza della collaborazione; consente deroghe ai limiti ordinari se sono rispettate le condizioni e se sussiste un verbale della collaborazione.
art. 47-ter, legge 26/07/1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma che disciplina la misura della detenzione domiciliare; richiamata come oggetto del beneficio speciale per i collaboratori, la sua applicazione può essere derogata in base all'art. 16-nonies se sussistono i presupposti.
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Fondamenti formali di censura in sede di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio motivazionale/manifesta illogicità). La Corte valuta se la motivazione del giudice di merito abbia rispettato le regole logiche senza sostituirsi nella valutazione dei fatti.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del ricorso in cassazione in caso di rigetto.
Giurisprudenza: Cass. Sez. I, Sent. n. 43256/2018 (Sarno)
Indica che la collaborazione e la buona condotta intramuraria non producono una presunzione automatica di ravvedimento; è necessario dimostrare elementi specifici che attestino in positivo il ravvedimento.
Giurisprudenza: Cass. Sez. I, Sent. n. 31421/2015 (Lanza)
Ribadisce che il requisito del ravvedimento richiede una convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e un giudizio prognostico favorevole sulla futura condotta.
Giurisprudenza: Cass. Sez. I, n. 22443/2019 (Froncillo)
Ammette la legittimità della gradualità e della progressività nell'accesso ai benefici penitenziari: il Tribunale può richiedere ulteriori periodi di osservazione o esperimenti premiali.
Giurisprudenza: Cass. Sez. U, n. 930/1995 (Clarke)
Principio secondo cui il giudice di legittimità non deve sostituirsi al giudice di merito ma limitarsi a verificare la correttezza logica della motivazione.
Massime di principio
- La condizione di collaboratore di giustizia non comporta automaticamente l'accesso alla detenzione domiciliare: occorre il "ravvedimento" e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata/eversiva.
- La collaborazione e la buona condotta intramuraria sono indici rilevanti ma, da soli, non bastano: servono elementi concreti e specifici che dimostrino in positivo la reale e consolidata revisione delle scelte criminali.
- Il Tribunale di sorveglianza ha margine di discrezionalità nel valutare l'"importanza della collaborazione" e nel richiedere un periodo di osservazione graduale (esperienze premiali) prima di concedere misure alternative.
- Il giudice di legittimità controlla la logicità e la completezza della motivazione, non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
- Fattori quali il recente avvio dell'esperienza premiale e un fine pena molto lontano possono giustificare il rigetto provvisorio della misura domiciliare fino al consolidamento di elementi positivi.
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