Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20490/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, collaboratore di giustizia in espiazione pena (fine pena 26/12/2035), aveva chiesto l'ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter o.p. e dell'art. 16-nonies d.l. 15/01/1991, n.8 (conv. L. 15/03/1991, n.82). La Procura nazionale antimafia e la DDA di Napoli avevano espresso parere favorevole. Il Tribunale di sorveglianza di Roma respinse l'istanza ritenendo prematuro concedere il beneficio per il recente avvio dell'esperienza premiale e per la lontananza del fine pena, ritenendo necessaria una graduale e adeguata verifica della personalità in ambito extramurario e del consolidamento dei risultati raggiunti. Il difensore impugnò per vizio di motivazione e per aver ignorato i presupposti di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 16-nonies, i presupposti per la detenzione domiciliare speciale sono il "ravvedimento" e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, e che il Tribunale deve valutare anche l'importanza della collaborazione. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale, fondata sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione e sulla gradualità dell'accesso ai benefici penitenziari; ha altresì ribadito che la condotta intramuraria e la collaborazione non producono automaticamente il beneficio ma richiedono elementi concreti che attestino la convinzione riforma delle scelte criminali. Condanna il ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 16-nonies, decreto-legge 15/01/1991, n. 8 (conv. L. 15/03/1991, n. 82)

    "nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3 -bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo"; "acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni..."

    Stabilisce i presupposti per l'accesso a benefici speciali dei collaboratori (ravvedimento e inesistenza di collegamenti con criminalità organizzata/eversiva), pone l'obbligo di acquisire pareri specifici e consente al giudice di valutare l'importanza della collaborazione; consente deroghe ai limiti ordinari se sono rispettate le condizioni e se sussiste un verbale della collaborazione.

  • art. 47-ter, legge 26/07/1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Norma che disciplina la misura della detenzione domiciliare; richiamata come oggetto del beneficio speciale per i collaboratori, la sua applicazione può essere derogata in base all'art. 16-nonies se sussistono i presupposti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.

    Fondamenti formali di censura in sede di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio motivazionale/manifesta illogicità). La Corte valuta se la motivazione del giudice di merito abbia rispettato le regole logiche senza sostituirsi nella valutazione dei fatti.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del ricorso in cassazione in caso di rigetto.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. I, Sent. n. 43256/2018 (Sarno)

    Indica che la collaborazione e la buona condotta intramuraria non producono una presunzione automatica di ravvedimento; è necessario dimostrare elementi specifici che attestino in positivo il ravvedimento.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. I, Sent. n. 31421/2015 (Lanza)

    Ribadisce che il requisito del ravvedimento richiede una convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e un giudizio prognostico favorevole sulla futura condotta.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. I, n. 22443/2019 (Froncillo)

    Ammette la legittimità della gradualità e della progressività nell'accesso ai benefici penitenziari: il Tribunale può richiedere ulteriori periodi di osservazione o esperimenti premiali.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. U, n. 930/1995 (Clarke)

    Principio secondo cui il giudice di legittimità non deve sostituirsi al giudice di merito ma limitarsi a verificare la correttezza logica della motivazione.

Massime di principio

  • La condizione di collaboratore di giustizia non comporta automaticamente l'accesso alla detenzione domiciliare: occorre il "ravvedimento" e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata/eversiva.
  • La collaborazione e la buona condotta intramuraria sono indici rilevanti ma, da soli, non bastano: servono elementi concreti e specifici che dimostrino in positivo la reale e consolidata revisione delle scelte criminali.
  • Il Tribunale di sorveglianza ha margine di discrezionalità nel valutare l'"importanza della collaborazione" e nel richiedere un periodo di osservazione graduale (esperienze premiali) prima di concedere misure alternative.
  • Il giudice di legittimità controlla la logicità e la completezza della motivazione, non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
  • Fattori quali il recente avvio dell'esperienza premiale e un fine pena molto lontano possono giustificare il rigetto provvisorio della misura domiciliare fino al consolidamento di elementi positivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.