Cassazione Civile, Ordinanza n. 21865/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomina)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da una condomina, di due delibere assembleari: una del 17 aprile 2012 di approvazione del consuntivo 2011, limitatamente all'addebito personale di euro 80,00 ritenuto estraneo alla gestione condominiale; l'altra del 6 maggio 2013 di approvazione del consuntivo 2012 e del preventivo 2013 con i relativi riparti. Il Tribunale aveva rigettato le impugnazioni e la Corte d'appello di Milano aveva confermato la decisione. In cassazione la ricorrente ha proposto otto motivi. Con i primi due ha censurato il mancato esame di prove testimoniali, deducendo che la riproposizione delle istanze istruttorie non era stata generica e che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto alle prove ammesse al condominio. Con il terzo, quarto e quinto motivo ha contestato il criterio di riparto delle spese del riscaldamento, sostenendo che la delibera non riguardava solo i consumi ma anche spese di conservazione e manutenzione dell'impianto comune, e che tali poste non potevano essere ridotte in funzione del mancato uso dell'impianto da parte di una singola unità; ha inoltre dedotto la violazione delle norme codicistiche e del regolamento condominiale, nonché l'erroneo richiamo a una disciplina successiva non applicabile ratione temporis. Con il sesto e settimo motivo ha contestato il riparto di una spesa disposta a favore del proprietario di un box danneggiato da infiltrazioni, sostenendo che si trattasse di una posta non afferente alla gestione condominiale e che spettasse al condominio provare il fatto giustificativo del riparto. Con l'ottavo motivo ha infine sostenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato come annullabilità, e non nullità, il vizio della delibera relativa all'addebito personale di euro 80,00, con conseguente tardività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la Corte d'appello aveva erroneamente trattato il riparto delle spese del riscaldamento come se riguardasse solo i consumi, senza considerare che tra le spese vi erano anche costi di manutenzione e riparazione dell'impianto comune, insensibili al mancato utilizzo da parte di una singola unità immobiliare. Ha invece rigettato il sesto e il settimo motivo, osservando che la censura, formalmente veicolata come violazione dell'art. 2697 c.c., investiva in realtà la discrezionalità dell'assemblea nel deliberare il rimborso al condomino danneggiato sul presupposto della responsabilità del condominio. Ha dichiarato inammissibile l'ottavo motivo per difetto di specificità, perché non chiariva se e come la delibera avesse motivato il carattere personale dell'addebito di euro 80,00. Ha inoltre rigettato i primi due motivi, ritenendoli inammissibili e in parte infondati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato come parametro di censura per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ne esclude l'utilizzabilità quando la doglianza non colpisce tutte le autonome ragioni della decisione impugnata.
È invocato dalla ricorrente in relazione alla riproposizione delle richieste istruttorie, ma la Corte non accoglie la censura.
È richiamato per contestare la mancata ammissione della prova in appello; la Corte osserva che la censura non supera il rilievo di inammissibilità fondato sulla pluralità di rationes decidendi.
art. 24 Cost.
È evocato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa nella deduzione delle prove.
art. 111 Cost.
È evocato dalla ricorrente a sostegno del principio del giusto processo e della correttezza della valutazione delle istanze istruttorie.
La Corte precisa che la norma riguarda le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti e dei servizi comuni; non copre automaticamente le spese di consumo, mentre le spese di manutenzione e riparazione dell'impianto comune restano integralmente comuni e non possono essere ridotte in ragione del mancato uso da parte di un singolo condomino.
È richiamato dalla ricorrente tra le norme che regolano la contribuzione alle spese condominiali, ma non è accolto come fondamento del motivo nei termini prospettati.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la delibera di approvazione delle spese; la Corte accoglie la censura solo quanto al cattivo governo del criterio di riparto delle spese del riscaldamento.
art. 17 co. 4 reg. condominiale
"nessun proprietario può rifiutarsi di concorrere alla spesa di riscaldamento né sono ammessi riscaldamenti parziali di locali"
È invocato per sostenere l'illegittimità del riparto che avrebbe consentito una decurtazione della quota di un'unità immobiliare.
La Corte ne osserva l'inapplicabilità ratione temporis al caso di specie, perché successivo ai fatti, pur rilevando che il riferimento della sentenza impugnata a tale disciplina era comunque accessorio rispetto alla ratio decidendi.
È richiamato dalla Corte per escludere l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando le sentenze di primo e secondo grado non si basino sulle stesse ragioni.
La Corte afferma che la censura di violazione dell'onere della prova mascherava in realtà un attacco alla discrezionalità dell'assemblea nel deliberare un rimborso sul presupposto di una responsabilità riconosciuta o comunque assunta dal condominio.
È richiamato dalla Corte d'appello per ritenere tardiva l'impugnazione della delibera ritenuta meramente annullabile; la Cassazione non affronta nel merito la qualificazione perché il relativo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Sono invocati nel motivo sull'asserita nullità della delibera per addebito personale estraneo alla gestione condominiale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la decisione impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure residue.
- In tema di spese condominiali, il criterio di riparto delle spese di riscaldamento deve distinguere tra costi di consumo e costi di conservazione, manutenzione e riparazione dell'impianto comune: questi ultimi, in quanto inerenti alla conservazione di un bene comune, non possono essere ridotti per il fatto che una singola unità immobiliare non utilizzi l'impianto.
- La legittimità di una delibera condominiale va valutata anche alla luce della concreta composizione delle voci di spesa: una riduzione globale riferita indistintamente a tutte le poste può essere viziata se non tiene conto della diversa natura delle singole voci.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata quando, in realtà, mira a contestare il potere valutativo o discrezionale dell'assemblea condominiale nella ripartizione o nel riconoscimento di poste di bilancio.
- Nel giudizio di impugnazione delle delibere condominiali, il motivo deve essere specifico e autosufficiente, indicando con precisione la parte della delibera da cui si desume il vizio dedotto e il percorso logico-giuridico della censura; in difetto, il motivo è inammissibile.
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