Cassazione Civile, Ordinanza n. 01681/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa esecutiva di un lavoratore che, sulla base di una sentenza del 2003 resa contro il precedente datore di lavoro, aveva richiesto di procedere in via esecutiva anche nei confronti della società regionale presso la quale era poi transitato. Il giudice di merito ha però ritenuto che non vi fosse successione tra il precedente ente e la società resistente e che, con l'assunzione dal 1 gennaio 2003, fosse sorto un nuovo rapporto di lavoro. In più, il lavoratore aveva sottoscritto un verbale di conciliazione con cui accettava l'inquadramento al quinto livello e rinunciava a ogni rivendicazione presente e futura e a ogni contenzioso con l'Amministrazione regionale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione della normativa regionale e degli atti di trasferimento del personale, sostenendo che il diritto al superiore inquadramento fosse opponibile alla società subentrante; violazione dell'art. 2909 c.c. per l'efficacia del giudicato anche verso il terzo non autonomo; violazione dei canoni ermeneutici nella lettura del protocollo, del disciplinare e della conciliazione; violazione dell'art. 2113 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice ignorato la sentenza precedente e per la nullità della rinuncia a un diritto futuro; infine, contestazione dell'eccezione di prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la possibilità di opporre alla società resistente la sentenza ottenuta contro il precedente datore di lavoro, in quanto il giudicato opera solo tra le parti, i loro eredi e aventi causa, mentre qui era stato accertato in fatto un nuovo rapporto di lavoro con soggetto diverso, non suscettibile di sindacato in cassazione. Ha inoltre ritenuto non configurabile l'efficacia riflessa del giudicato, mancando un rapporto di dipendenza tra le posizioni giuridiche, e ha confermato l'interpretazione del verbale di conciliazione come rinuncia ampia a pretese riferibili ai pregressi rapporti di lavoro, incompatibile con la successiva azione. Conseguentemente ha assorbito il motivo sulla prescrizione, condannando il ricorrente alle spese e dando atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il deposito di memoria nel procedimento camerale
richiamato per la decisione in camera di consiglio secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022
art. 4, L.R. 84/1995
invocato dal ricorrente a sostegno della tesi della continuità/successione del rapporto
artt. 1 e 2, L.R. 21/2002
invocati per sostenere il passaggio del personale e il mantenimento del trattamento economico e normativo posseduto
il giudicato è efficace solo tra le parti, i loro eredi e aventi causa; non è opponibile al soggetto estraneo in assenza dei relativi presupposti
richiamati per contestare l'interpretazione del protocollo, del disciplinare e del verbale di conciliazione; la Corte ribadisce che l'interpretazione del negozio è accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti del vizio di violazione dei canoni ermeneutici
non violato, poiché la rinuncia conciliativa è stata interpretata come riferita a pretese maturate nei pregressi rapporti di lavoro e non a diritti futuri in senso proprio
invocato per dedurre omessa valutazione della prova rappresentata dalla precedente sentenza; censura respinta perché la questione dipendeva dall'accertamento di fatto sulla non opponibilità del giudicato
richiamato quale parametro del vizio motivazionale della sentenza di merito in tema di interpretazione degli atti
indicato come il corretto veicolo per denunciare la violazione dei canoni legali di ermeneutica
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale esplica efficacia diretta soltanto tra le parti del processo, i loro eredi e aventi causa; non è automaticamente opponibile a un soggetto diverso se il rapporto giuridico successivo è autonomo e nuovo.
- L'efficacia riflessa del giudicato richiede un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra la posizione definita nel primo giudizio e quella del terzo: in mancanza di tale dipendenza, il terzo non può essere vincolato dalla decisione precedente.
- L'accertamento del carattere nuovo o successorio di un rapporto di lavoro è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione e in presenza di doppia conforme.
- La rinuncia contenuta in un verbale di conciliazione deve essere interpretata secondo i canoni ermeneutici; il sindacato di legittimità non consente di sostituire una diversa lettura plausibile a quella adottata dal giudice di merito, se quest'ultima è coerente e non contraria alle regole legali di interpretazione.
- La denuncia di violazione degli artt. 1362 ss. c.c. non può risolversi nella semplice proposta di un'interpretazione alternativa del testo negoziale, ma deve indicare specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e in che modo.
- Una rinuncia conciliativa espressa in termini ampi, riferita a ogni rivendicazione presente e futura e a ogni contenzioso con l'amministrazione, può ricomprendere anche pretese economiche e di inquadramento relative ai rapporti pregressi, se così interpretata dal giudice di merito.
- Quando i motivi principali di ricorso risultano infondati, la censura subordinata sulla prescrizione può restare assorbita.
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