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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00073/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Nel passivo fallimentare di una società operante nel settore ambientale era stato ammesso un credito della società che gestiva la discarica per il corrispettivo dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ma senza riconoscimento del privilegio invocato. Il giudice delegato aveva escluso il privilegio sul rilievo che si trattasse di credito di natura commerciale e derivante da prestazione di servizi; il tribunale, investito dell'opposizione allo stato passivo, aveva confermato il diniego del privilegio per le componenti del credito diverse dalla c.d. ecotassa, riconoscendo invece il privilegio ex art. 2752 c.c. solo per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, ritenuto entrata tributaria di natura locale. La creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2745 e 2752 c.c., sostenendo che il tribunale avrebbe operato una contraddittoria scomposizione di un credito unitario e che, se il privilegio era giustificato dalla funzione di garantire il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, esso doveva estendersi anche al credito del soggetto che aveva effettivamente svolto lo smaltimento, trattandosi di materia unitaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e ha respinto l'impugnazione. Ha ricordato che i privilegi sono norme eccezionali e quindi non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma solo di interpretazione estensiva nei limiti del reale significato della disposizione e della causa del credito ex art. 2745 c.c. Nel caso concreto, ha valorizzato il dato che il privilegio richiesto trovava fondamento nell'art. 2752 c.c., che espressamente riferisce il privilegio a imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale. Ne è derivata la conferma del decreto impugnato e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    viene indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge

  • art. 2745 c.c.

    la causa del credito è la ragione giustificatrice del privilegio e consente di delimitare l'ambito applicativo della norma attributiva del privilegio

  • art. 2752 c.c.

    imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previste dalla legge per la finanza locale; quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile

    la disposizione viene letta in senso letterale e sistematico come riferita ai soli crediti tributari espressamente contemplati, non estensibile al credito contrattuale per servizi di smaltimento

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito della memoria della parte controricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicabile sull'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • I privilegi sono norme eccezionali e, come tali, non possono essere estesi per analogia a crediti diversi da quelli espressamente o implicitamente contemplati dalla legge; è ammessa solo l'interpretazione estensiva, fondata sul reale significato della disposizione.
  • Ai fini del riconoscimento del privilegio, occorre verificare la causa del credito ai sensi dell'art. 2745 c.c., ma tale verifica non può spingersi fino a superare il dato normativo specifico che delimita i crediti privilegiati.
  • Quando la norma attributiva del privilegio circoscrive espressamente la tutela a imposte, tasse e tributi, un credito di fonte contrattuale per prestazioni di servizi non può essere ricondotto al privilegio solo perché collegato funzionalmente a un servizio pubblico o a un settore di attività unitario.
  • La qualificazione di una componente del credito come tributaria non consente di estendere automaticamente il privilegio all'intero credito se le altre componenti hanno natura negoziale o commerciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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