Cassazione Civile, Ordinanza n. 26903/2024 del 16/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
Una banca aveva agito in revocatoria per ottenere l’inefficacia, nei suoi confronti, di tre donazioni e di una compravendita compiute da due fideiussori in favore dei figli e di terzi, assumendo di essere creditrice in forza di fideiussioni prestate a garanzia del debito di una società, derivante da mutuo fondiario e saldo passivo di conto corrente. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo nulla parzialmente la clausola di deroga all’art. 1957 c.c., perché conforme allo schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia, e dunque insussistente l’obbligazione di garanzia posta a base dell’azione. In appello la cessionaria del credito aveva sostenuto che il giudice di primo grado avesse indebitamente applicato il provvedimento della Banca d’Italia anche a una fideiussione specifica, mentre tale provvedimento riguardava le sole fideiussioni omnibus. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, reputando nulla la clausola di deroga per contrasto con la normativa antitrust e ritenendo non provata l’azione della banca entro sei mesi ex art. 1957 c.c., con conseguente insussistenza del credito e dei presupposti per la revocatoria. In cassazione la ricorrente, con un unico motivo, ha denunciato violazione degli artt. 2 l. 287/1990, 2697 c.c. e 1957 c.c., lamentando che la mera presenza della clausola di deroga non bastasse a dimostrare l’illecito anticoncorrenziale; ha inoltre dedotto che la Corte territoriale non avrebbe distinto tra fideiussione specifica e omnibus e che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia avrebbe valore probatorio solo per le fideiussioni omnibus, mentre per le fideiussioni specifiche sarebbe stata necessaria la prova del carattere uniforme della clausola contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, il difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non aveva trascritto compiutamente gli atti di merito rilevanti né indicato in quale fase processuale avesse tempestivamente dedotto la questione. Dall’altro lato, ha osservato che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, precluso in sede di legittimità. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La Corte d’appello aveva ritenuto operante la decadenza del creditore garante per mancata azione nel termine semestrale; la Cassazione non ha esaminato nel merito la questione, limitandosi a rilevare che il ricorso tendeva a una diversa valutazione dei fatti.
Richiamato come parametro della censura relativa all’asserita intesa anticoncorrenziale sulle clausole fideiussorie; la Corte di cassazione non entra nel merito della doglianza per inammissibilità.
Invocato per sostenere che la prova dell’illecito anticoncorrenziale dovesse gravare sulla controparte o comunque non potesse dirsi assolta dal solo richiamo al provvedimento della Banca d’Italia; la Corte ritiene la censura in realtà diretta a sollecitare un riesame del merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiede l’indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti; la sua violazione determina l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto solo apparentemente di diritto e sostanzialmente diretto a un riesame del merito.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che investa l’accertamento di fatto o la valutazione delle prove è inammissibile se, sotto l’apparenza della violazione di legge, mira in realtà a ottenere un nuovo esame del merito.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente deve rispettare il requisito di specificità e autosufficienza, indicando e trascrivendo gli atti e i documenti rilevanti nella parte necessaria alla verifica della censura.
- Il provvedimento dell’autorità amministrativa richiamato come prova di un illecito anticoncorrenziale ha efficacia solo nei limiti del suo oggetto di accertamento; se la parte intende estenderne la portata a fattispecie diverse, deve fornire una specifica allegazione e dimostrazione dei relativi presupposti.
- Il ricorrente non può limitarsi a contestare in astratto la motivazione della sentenza di merito, ma deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata e dimostrare l’errore di diritto senza richiedere una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
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