Cassazione Civile, Ordinanza n. 31035/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile, del quale la contribuente era comproprietaria al 50% con il coniuge. La contribuente aveva optato per la rivalutazione del terreno ai sensi della L. 448/2001, art. 7, facendo redigere perizia di stima e versando l'imposta sostitutiva dovuta. L'Ufficio sosteneva però che il pagamento non era stato tempestivo e, soprattutto, che il mancato corretto versamento della prima rata, calcolata su una base imponibile ritenuta errata, impedisse il perfezionamento della procedura agevolativa, con conseguente decadenza dal beneficio e legittimità del recupero della plusvalenza non dichiarata. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il versamento tardivo del capitale, maggiorato di interessi e sanzione, avesse comunque integrato l'adempimento richiesto e che, mancando una previsione espressa, non potesse dichiararsi la decadenza; aveva inoltre valorizzato la natura meramente formale della violazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 212/2000. In Cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, L. 448/2001, sostenendo che il mancato e inesatto versamento iniziale impedisse il perfezionamento dell'agevolazione e che il successivo saldo non potesse sanare la decadenza, richiamando anche il concetto di lieve inadempimento introdotto dall'art. 15-ter del D.L. 159/2015.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato la decisione della CTR, osservando che l'art. 7, comma 1, della L. 448/2001 non prevede espressamente alcuna decadenza dall'agevolazione per il tardivo versamento dell'imposta sostitutiva. Ha quindi condiviso l'impostazione secondo cui, una volta che la contribuente abbia comunque versato integralmente quanto dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, non può essere dichiarata una decadenza in via interpretativa. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento per cui, in materia tributaria, in assenza di una specifica previsione, i termini per il compimento di un atto hanno natura ordinatoria e acceleratoria e non perentoria. Il ricorso è stato pertanto rigettato e l'Agenzia delle Entrate condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
La norma consente la rivalutazione del terreno edificabile mediante perizia e imposta sostitutiva, ma non collega espressamente al tardivo versamento dell'imposta alcuna decadenza dall'agevolazione; la decadenza non può quindi essere introdotta per via interpretativa.
La violazione meramente formale non è sanzionabile; il giudice di merito lo ha richiamato a conforto della soluzione, e la Corte non l'ha disconosciuto.
D.L. 159/2015, art. 15-ter
art. 15 ter del D.L. nr 159/2015
Richiamato dall'Ufficio per sostenere la disciplina del lieve inadempimento, ma non ritenuto decisivo ai fini della fattispecie esaminata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art 360 primo comma nr 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia tributaria, la decadenza da un'agevolazione non può essere affermata in via interpretativa quando la legge non la preveda espressamente.
- Se il contribuente esegue comunque il versamento integrale dell'imposta dovuta, con interessi e sanzioni, il tardivo adempimento non determina automaticamente il venir meno del beneficio fiscale in assenza di una specifica sanzione decadenziale.
- I termini previsti per il compimento di adempimenti tributari, quando non assistiti da espressa comminatoria di decadenza, hanno natura ordinatoria e acceleratoria, non perentoria.
- La qualificazione di una violazione come meramente formale può escludere l'applicazione di conseguenze sostanziali più gravi, ove non sia dimostrato un concreto pregiudizio per l'erario e la disciplina positiva non preveda diversamente.
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