Cassazione Civile, Ordinanza n. 10365/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di ridimensionamento del personale di una banca e da un accordo sindacale del 26 aprile 2012, nel quale era previsto che una nuova banca formulasse specifiche proposte di assunzione ad alcuni dipendenti dell’originaria banca, con assunzione subordinata a determinate condizioni: dimissioni dal precedente rapporto, decorrenza immediata, assenza di patto di prova e sottoscrizione di un accordo individuale di rinuncia ai diritti relativi al pregresso rapporto, con garanzie ex art. 2113, comma 4, c.c. La lavoratrice aveva ricevuto una proposta di assunzione dell’11 giugno 2012 e l’aveva accettata; tuttavia il rapporto non si era perfezionato perché non si era giunti alla conciliazione individuale richiesta. La lavoratrice aveva quindi agito per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., la costituzione del rapporto di lavoro alle condizioni della proposta. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che l’assunzione fosse subordinata al verificarsi di condizioni non avverate. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: (1) violazione dei canoni ermeneutici e delle norme sulla forma e sulla rinuncia, sostenendo che la rinuncia riguardasse solo il rapporto pregresso e non fosse necessaria la sottoscrizione della nuova banca per far sorgere il vincolo; (2) errata interpretazione della proposta di assunzione e dell’accordo, sostenendo che le condizioni richiamate fossero solo quelle relative a inquadramento e retribuzione, e che l’operazione fosse una cessione/assunzione in favore di terzo; (3) violazione delle norme sulla condizione sospensiva, assumendo che la conciliazione non avesse natura di condizione del nuovo rapporto; (4) errata esclusione dell’applicazione dell’art. 1359 c.c., deducendo che l’omessa trasmissione della bozza conciliativa e il comportamento omissivo delle banche avrebbero impedito l’avveramento della condizione in violazione di buona fede; (5) violazione dell’art. 1965 c.c. e dell’art. 2113 c.c., contestando la mancata valorizzazione della richiesta di conoscere preventivamente il contenuto della conciliazione e l’assenza del sindacato di fiducia al momento della sottoscrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’interpretazione dell’accordo sindacale e della proposta di assunzione offerta dalla Corte d’appello fosse plausibile e coerente con il dato letterale e sistematico: l’assunzione presso la nuova banca era subordinata alle dimissioni dalla banca originaria e alla sottoscrizione dell’accordo individuale di rinuncia, sicché il rapporto non poteva considerarsi sorto in mancanza di tali presupposti. La doglianza della ricorrente mirava in sostanza a proporre un’interpretazione alternativa, non consentita in sede di legittimità. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché tendevano a sollecitare una rivalutazione del fatto in ordine all’imputabilità del mancato avveramento della condizione; inoltre, alcune questioni (come la mancata comunicazione della presenza del sindacato e la formazione dell’atto nel contraddittorio) non risultavano trattate nella sentenza impugnata né dedotte nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come fondamento della domanda di esecuzione in forma specifica volta alla costituzione del rapporto di lavoro.
art. 7 Accordo 26 aprile 2012
invocato dalla ricorrente come parte dell’interpretazione dell’accordo collettivo che regolava le assunzioni.
art. 10 Accordo 26 aprile 2012
invocato dalla ricorrente nel censurare l’interpretazione dell’accordo sindacale.
dedotto come norma violata in relazione all’autonomia contrattuale e alla qualificazione del vincolo.
dedotto dalla ricorrente in tema di forma del vincolo contrattuale.
richiamato per contestare l’interpretazione letterale dell’accordo e della proposta di assunzione; la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione complessiva adottata dal giudice di merito.
richiamato per sostenere la necessaria lettura sistematica delle clausole; la Corte ha confermato l’uso del criterio sistematico da parte del giudice di merito.
richiamato in relazione alla buona fede nell’interpretazione del contratto; non ha condotto a una diversa lettura della pattuizione.
richiamato per l’interpretazione funzionale delle clausole, ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito.
invocato dalla ricorrente sul vincolo contrattuale; la Corte ha ritenuto che l’obbligo di assunzione fosse comunque subordinato alle condizioni previste.
richiamato dalla ricorrente per sostenere lo schema del contratto a favore di terzo; la Corte ha reputato non significativa tale qualificazione ai fini decisori.
richiamato sia per la rinuncia ai diritti del pregresso rapporto, sia per la validità della conciliazione individuale; la Corte ha ritenuto che la conciliazione fosse parte essenziale dell’operazione complessiva.
richiamato in tema di condizione sospensiva; la Corte ha considerato che l’assunzione fosse subordinata al verificarsi delle condizioni previste dall’accordo.
invocato insieme all’art. 1359 c.c. per la buona fede nell’avveramento della condizione.
richiamato per sostenere l’avveramento fittizio della condizione a causa del comportamento omissivo della banca; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare il fatto.
richiamato in relazione alla conciliazione/transazione individuale.
citato come parte della procedura di ridimensionamento del personale nel cui ambito si inseriva l’accordo sindacale.
citato insieme all’art. 4 L. n. 223 del 1991 quale base della procedura di riduzione del personale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità l’interpretazione di un accordo collettivo e della successiva proposta contrattuale è sindacabile solo nei limiti della non plausibilità o della violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è consentito sostituire una lettura alternativa a quella ragionevolmente adottata dal giudice di merito.
- Quando dall’assetto complessivo dell’operazione contrattuale risulta che l’assunzione è subordinata a dimissioni dal precedente rapporto e alla sottoscrizione di una conciliazione individuale, tali adempimenti integrano presupposti essenziali di efficacia del nuovo rapporto e non meri passaggi formali.
- La clausola che richiama "tutte le condizioni" dell’accordo collettivo rende operative, nella proposta individuale, anche le condizioni non riprodotte testualmente ma chiaramente richiamate per relationem.
- La deduzione del mancato avveramento della condizione per fatto imputabile alla controparte richiede una specifica censura del fatto accertato dal giudice di merito; non può essere veicolata come mera violazione di legge se in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Le questioni nuove, o non trattate nella sentenza impugnata e non dedotte nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
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