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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24282/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il recupero, da parte dell'INPS, di somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale su una pensione per gli anni 2002, 2003 e 2004. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto infondata la pretesa restitutoria dell'Istituto e aveva ordinato la restituzione delle somme trattenute. In appello la Corte territoriale ha invece accolto parzialmente il gravame dell'INPS, ritenendo legittimo il recupero per gli anni 2002 e 2003 ma illegittimo per il 2004, valorizzando una comunicazione del 19 ottobre 2004 come atto idoneo a evitare la decadenza ex art. 13 L. n. 412/1991 e a interrompere la prescrizione. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. n. 412/1991, sostenendo che la lettera del 2004 non costituiva valido avvio della procedura di recupero, ma una mera comunicazione sull'indebito, e che l'INPS avrebbe dichiarato di non voler procedere al recupero; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219 c.c., assumendo che la stessa missiva fosse incompatibile con la volontà di esercitare il credito e quindi inidonea a interrompere la prescrizione decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte d'appello secondo cui la comunicazione del 19 ottobre 2004, recapitata il 7 dicembre 2004, conteneva la puntuale quantificazione dell'indebito, richiamava espressamente la disciplina sul recupero delle somme indebitamente percepite e manifestava in modo sufficiente la volontà dell'INPS di attivare la procedura di recupero, così evitando la decadenza per gli anni 2002 e 2003 e interrompendo la prescrizione. La censura dei ricorrenti è stata considerata, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del fatto e del contenuto della missiva, non consentita in sede di legittimità. Sono state dichiarate irripetibili le spese in forza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13 L. 30 dicembre 1991, n. 412

    L'INPS deve verificare le situazioni reddituali nell'anno in cui acquisisce conoscenza dei redditi e formalizzare la richiesta di restituzione entro l'anno successivo alla verifica; ai fini della decadenza basta l'avvio formale della procedura di recupero, non il materiale recupero delle somme.

  • art. 2943 c.c.

    Ai fini dell'interruzione della prescrizione non è necessaria una formula sacramentale o una intimazione; è sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o implicitamente, manifesti la volontà del creditore di far valere il proprio diritto.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma sulla costituzione in mora, ma la Corte ha ritenuto comunque sufficiente, nel caso concreto, la comunicazione dell'INPS a manifestare la pretesa creditoria.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Indicato come base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    primo comma; secondo comma

    Indicato per la definizione del procedimento in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Fondamento della dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite, in presenza della relativa dichiarazione prodotta con il ricorso.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato solo per dare atto, in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di recupero di indebiti previdenziali, ai fini della decadenza ex art. 13 L. n. 412/1991 è sufficiente che l'ente, entro il termine previsto, formalizzi e renda conoscibile all'assicurato la richiesta di restituzione, con una chiara attivazione del procedimento amministrativo di recupero.
  • La comunicazione dell'ente previdenziale può valere come atto idoneo sia a evitare la decadenza sia a interrompere la prescrizione se, letta nel suo complesso, esplicita l'esistenza dell'indebito, ne quantifica l'importo e manifesta la volontà di far valere la pretesa restitutoria.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione non è necessaria una formula tipica o una richiesta ultimativa; basta una dichiarazione univoca, anche implicita, dalla quale il debitore possa comprendere che il creditore intende esercitare il proprio diritto.
  • Se il giudice di merito ha interpretato il contenuto della comunicazione sulla base del testo complessivo e delle risultanze documentali, la censura in cassazione non può tradursi in una mera richiesta di nuova valutazione del fatto o di diverso apprezzamento del significato della missiva.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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