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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18626/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritenuta proveniente da difensore legittimato, e ha dichiarato estinto il giudizio. In mancanza di prova documentale del perfezionamento della definizione agevolata e in assenza di accettazione espressa della rinuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la Corte ha inoltre posto le spese del giudizio a carico della ricorrente, secondo il principio di causalità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda origina da due avvisi di accertamento IRPEF notificati a una contribuente, con rideterminazione sintetica del reddito complessivo ai sensi dell’art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, sulla base di alcuni indici di capacità contributiva (immobile ad uso abitativo, rate di mutuo, acquisto di un’autovettura di grossa cilindrata e acquisto di un immobile). Dopo l’accoglimento del ricorso della contribuente in primo grado e la riforma in appello a favore dell’Ufficio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., perché la CTR avrebbe trattato il redditometro come presunzione legale autosufficiente, svalutando la rilevanza della rinegoziazione del mutuo; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., per avere posto integralmente l’onere probatorio a carico della contribuente; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c., per omessa valutazione delle prove e degli elementi indici secondo prudente apprezzamento. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver aderito a una definizione agevolata, ma senza che risultasse in atti la documentazione del perfezionamento e senza accettazione espressa dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma base dell’accertamento sintetico del reddito, richiamata come fondamento della pretesa impositiva e del relativo contenzioso

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che gli elementi indiziari del redditometro integrano una presunzione semplice e non legale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova, che la ricorrente assume essere stata illegittimamente addossata integralmente al contribuente

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per lamentare la pretesa mancata valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro di deduzione della violazione di legge nei primi due motivi

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    indicato come parametro di deduzione della nullità della sentenza per i secondi e terzi motivi

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, proveniente da difensore legittimato, determina l’estinzione del giudizio anche se la parte dichiara di aver aderito a una definizione agevolata non documentata negli atti.
  • In difetto di accettazione espressa della controparte, la rinuncia non esclude il regolamento delle spese processuali, che possono essere poste a carico del rinunciante secondo il principio di causalità.
  • Nei giudizi tributari incentrati sull’accertamento sintetico, la doglianza sulla natura presuntiva degli indici di capacità contributiva e sul riparto dell’onere della prova costituisce tipicamente un motivo di ricorso, ma nel caso concreto non è stata esaminata nel merito per l’intervenuta rinuncia.
  • Quando la rinuncia al ricorso non risulti accompagnata da prova del perfezionamento della procedura agevolata invocata, la Corte può comunque dichiarare l’estinzione del giudizio e liquidare le spese.
  • Il principio di causalità regola la rifusione delle spese nel caso di rinuncia non accettata dalla controparte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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