Cassazione Civile, Ordinanza n. 18626/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritenuta proveniente da difensore legittimato, e ha dichiarato estinto il giudizio. In mancanza di prova documentale del perfezionamento della definizione agevolata e in assenza di accettazione espressa della rinuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la Corte ha inoltre posto le spese del giudizio a carico della ricorrente, secondo il principio di causalità.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda origina da due avvisi di accertamento IRPEF notificati a una contribuente, con rideterminazione sintetica del reddito complessivo ai sensi dell’art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, sulla base di alcuni indici di capacità contributiva (immobile ad uso abitativo, rate di mutuo, acquisto di un’autovettura di grossa cilindrata e acquisto di un immobile). Dopo l’accoglimento del ricorso della contribuente in primo grado e la riforma in appello a favore dell’Ufficio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., perché la CTR avrebbe trattato il redditometro come presunzione legale autosufficiente, svalutando la rilevanza della rinegoziazione del mutuo; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., per avere posto integralmente l’onere probatorio a carico della contribuente; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c., per omessa valutazione delle prove e degli elementi indici secondo prudente apprezzamento. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver aderito a una definizione agevolata, ma senza che risultasse in atti la documentazione del perfezionamento e senza accettazione espressa dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma base dell’accertamento sintetico del reddito, richiamata come fondamento della pretesa impositiva e del relativo contenzioso
richiamato dalla ricorrente per sostenere che gli elementi indiziari del redditometro integrano una presunzione semplice e non legale
richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova, che la ricorrente assume essere stata illegittimamente addossata integralmente al contribuente
richiamato per lamentare la pretesa mancata valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro di deduzione della violazione di legge nei primi due motivi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro di deduzione della nullità della sentenza per i secondi e terzi motivi
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, proveniente da difensore legittimato, determina l’estinzione del giudizio anche se la parte dichiara di aver aderito a una definizione agevolata non documentata negli atti.
- In difetto di accettazione espressa della controparte, la rinuncia non esclude il regolamento delle spese processuali, che possono essere poste a carico del rinunciante secondo il principio di causalità.
- Nei giudizi tributari incentrati sull’accertamento sintetico, la doglianza sulla natura presuntiva degli indici di capacità contributiva e sul riparto dell’onere della prova costituisce tipicamente un motivo di ricorso, ma nel caso concreto non è stata esaminata nel merito per l’intervenuta rinuncia.
- Quando la rinuncia al ricorso non risulti accompagnata da prova del perfezionamento della procedura agevolata invocata, la Corte può comunque dichiarare l’estinzione del giudizio e liquidare le spese.
- Il principio di causalità regola la rifusione delle spese nel caso di rinuncia non accettata dalla controparte.
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