Sentenza del 17/07/2018 n. 18933 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva annullato una cartella di pagamento relativa esclusivamente a sanzioni e interessi per il tardivo versamento dell'IVA del terzo trimestre 2001. Il versamento era stato effettuato con quattro giorni di ritardo. L'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., l'introduzione tardiva della disciplina agevolativa, l'assenza di allegazioni sulla mancanza di colpa e di danno erariale, una motivazione contraddittoria e il ricorso illegittimo all'equità in materia tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la Commissione tributaria regionale non aveva deciso secondo equità, poiché il richiamo all'equità sostanziale costituiva un obiter dictum e la decisione si fondava invece sull'applicazione della disciplina normativa prevista per le procedure concorsuali. La deduzione della norma da parte del Fallimento, sebbene avvenuta nel corso del primo grado e non nel ricorso introduttivo, era una mera difesa in diritto e non una nuova eccezione in senso stretto. Poiché il pagamento dell'IVA era già stato effettuato e rientrava nella disciplina di esenzione, non erano dovuti né sanzioni né interessi. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata partecipazione del Fallimento al giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.L. n. 328 del 1997, art. 6-bis, convertito nella L. n. 410 del 1997
Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione [...] non si applicano le sanzioni [...] nè gli interessi, a condizione che l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni [...] dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto [...] nel caso di fallimento.
La norma prevede, per determinate procedure concorsuali pendenti, l'esenzione da sanzioni e interessi qualora l'imposta venga versata entro il termine previsto in relazione al piano di riparto. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che l'effetto esonerativo fosse applicabile anche perché il pagamento era già avvenuto e la cartella riguardava soltanto sanzioni e interessi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 44
È richiamato dalla disciplina agevolativa quale disposizione sanzionatoria alla quale non si applicano le sanzioni per le procedure concorsuali che rispettano le condizioni previste dall'art. 6-bis.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 92
È richiamato dall'art. 6-bis quale ulteriore fonte sanzionatoria esclusa nei casi di procedure concorsuali rientranti nella disciplina speciale.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
È la disposizione in base alla quale era stata effettuata la liquidazione automatizzata che aveva portato all'emissione della cartella relativa a sanzioni e interessi.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che il giudice tributario avesse deciso sulla base della normativa applicabile e non su questioni estranee o tardivamente introdotte.
Il riferimento all'equità sostanziale contenuto nella sentenza di merito è stato qualificato come obiter dictum, privo di efficacia decisoria; la controversia tributaria è stata quindi decisa secondo diritto.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono le disposizioni processuali invocate dall'Agenzia per denunciare violazioni di legge, nullità della sentenza o del procedimento e motivazione contraddittoria; tutte le censure sono state ritenute infondate.
R.D. n. 267 del 1942, art. 111
La norma individua il piano di riparto nel procedimento fallimentare; la sua esecutività costituisce il riferimento temporale per il termine entro il quale versare l'imposta usufruendo dell'esenzione da sanzioni e interessi.
Massime di principio
- Quando una norma speciale esclude sanzioni e interessi per le procedure concorsuali, essa può prevalere sulle regole ordinarie, purché siano rispettati i presupposti soggettivi, temporali e di pagamento previsti dalla legge.
- La deduzione tardiva di una norma applicabile può essere ammessa se costituisce una mera difesa in diritto e non introduce fatti nuovi, nuove domande o eccezioni riservate alla parte.
- In materia tributaria il giudice deve decidere secondo legge: eventuali riferimenti all'equità non determinano di per sé la nullità della sentenza se non rappresentano la reale ratio decidendi.
- Se l'imposta è stata integralmente pagata e la controversia riguarda soltanto sanzioni e interessi, occorre verificare prima di tutto l'esistenza di discipline speciali di esenzione o definizione applicabili alla procedura.
- Il mero ritardo di pagamento, anche se breve e con danno erariale limitato, non elimina automaticamente sanzioni e interessi; l'esclusione deve derivare da una specifica previsione normativa o dalla dimostrazione dei presupposti di esonero.
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