Cassazione Civile, Ordinanza n. 00630/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra due società operanti nel settore dei prodotti a base di caffè e surrogati del caffè, entrambe legate al segno distintivo "Crastan". La società ricorrente aveva adottato la denominazione sociale "Crastan Caffè" e registrato vari marchi contenenti tale parola; la resistente, titolare anteriore della denominazione "Crastan" e di marchi anteriori, aveva agito per ottenere l'accertamento della confondibilità tra le denominazioni sociali, la declaratoria di nullità dei marchi successivi, l'inibitoria all'uso del segno e il risarcimento dei danni. In primo grado era stata accolta solo parzialmente la domanda riconvenzionale della ricorrente; la sentenza d'appello, poi cassata in precedenza con rinvio, aveva infine riconosciuto la confondibilità delle denominazioni sociali, la nullità di due marchi nazionali e di un marchio dell'Unione europea della ricorrente, ordinando la modifica di denominazione, ditta e marchi, con inibitoria all'uso della parola "Crastan" come ragione sociale, marchio e ditta, condanna generica al risarcimento e pubblicazione della sentenza. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) violazione degli artt. 2564 e 2567 c.c. per avere la Corte territoriale esteso eccessivamente la tutela della denominazione sociale anteriore, ritenendo il caffè un naturale campo di espansione della resistente; 2) violazione degli stessi artt. 2564 e 2567 c.c. per avere la Corte valutato la confondibilità in modo analitico e non sintetico; 3) nullità della sentenza per carenza di motivazione su tale punto; 4) violazione della disciplina sui marchi anteriori per aver dato prevalenza ai campioni dei marchi rispetto alle descrizioni e per aver dichiarato nullo il marchio "Crastan Caffè"; 5) violazione delle norme sui marchi per aver ritenuto affini i prodotti commercializzati dalle parti; 6) nullità della sentenza per motivazione insufficiente su tale aspetto; 7) violazione della disciplina marchiaria per aver compiuto il giudizio di confondibilità dei marchi in modo non globale, ma fondato solo sull'elemento comune "Crastan"; 8) nullità della sentenza per difetto di motivazione anche su questo punto; 9) violazione delle norme sui marchi per omessa applicazione del principio di preclusione per coesistenza; 10) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla protratta coesistenza in buona fede di due imprese che avevano usato il segno "Crastan" in province vicine. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: ha considerato inammissibile la censura sulla naturale espansione dell'attività perché volta a contestare un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; ha escluso che la Corte territoriale avesse fatto una valutazione atomistica delle denominazioni, rilevando invece un apprezzamento complessivo; ha reputato infondata la doglianza motivazionale, essendo la motivazione sufficiente; ha dichiarato inammissibile la censura sulla prevalenza tra campione e descrizione del marchio, perché la ratio decidendi era un'altra; ha confermato la correttezza del giudizio di affinità dei prodotti, valorizzando natura, destinazione e sostituibilità; ha ritenuto infondati i motivi sul giudizio di confondibilità dei marchi complessi, ribadendo che la valutazione va fatta globalmente ma che, in concreto, il segno comune poteva assumere rilievo decisivo; ha dichiarato inammissibili le censure sul principio di coesistenza e sul fatto storico asseritamente omesso, perché fondate su presupposti fattuali non accertati dal giudice di merito e prive di decisività. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società soccombente in appello. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Genova che aveva dichiarato la confondibilità delle denominazioni sociali, la nullità dei marchi successivi della ricorrente, l'inibitoria all'uso del segno "Crastan" come ragione sociale, marchio e ditta, e la condanna generica al risarcimento del danno, oltre alla pubblicazione del dispositivo. Le censure sono state respinte perché in parte inammissibili, in parte infondate, e in ogni caso non idonee a scalfire la ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di merito. La ricorrente è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e sono stati dati gli ulteriori avvisi di legge in materia di contributo unificato.
Norme richiamate
La confondibilità tra denominazioni sociali va valutata considerando oggetto sociale, potenzialità espansive e contiguità delle attività, non solo l'attività effettivamente svolta.
art. 2567, secondo comma, c.c.
La tutela della denominazione sociale anteriore si estende alla prevenzione della confusione tra imprese operanti o potenzialmente operanti in settori affini.
art. 26 r.d. 21 giugno 1942, n. 929
La doglianza sulla prevalenza del campione rispetto alla descrizione è stata dichiarata non decisiva rispetto alla ratio decidendi.
artt. 1, 17, 47 r.d. 21 giugno 1942, n. 929
Richiamati in relazione alla disciplina della validità e della nullità dei marchi anteriori e successivi.
Richiamati per la tutela del marchio e per la valutazione di novità, confondibilità e nullità del segno.
art. 52 Regolamento CE n. 40/94
Richiamato in relazione alla nullità del marchio dell'Unione europea.
art. 8 Regolamento CE n. 40/94
Richiamato per il conflitto tra segni anteriori e successivi e la tutela del marchio anteriore.
art. 111 Cost.
Invocato per il sindacato sulla motivazione, ritenuto non violato perché la sentenza impugnata superava il minimo costituzionale.
Richiamato quale parametro del requisito motivazionale della sentenza.
Richiamato per l'obbligo di motivazione della decisione.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della confondibilità tra denominazioni sociali, il giudizio deve tener conto non solo dell'attività attualmente svolta, ma anche dell'oggetto sociale, delle sue potenzialità espansive e della prevedibile estensione dell'attività nel mercato di riferimento.
- Il controllo di legittimità non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento degli elementi probatori compiuto dal giudice di merito sotto la veste di violazione di legge.
- La confondibilità dei segni distintivi va apprezzata in modo globale e complessivo, senza isolare singoli elementi, salvo che uno di essi assuma, nella percezione del pubblico, rilievo predominante e gli altri risultino trascurabili.
- La nozione di affinità tra prodotti richiede che essi siano, per natura o destinazione, orientati alla stessa clientela o allo stesso bisogno e risultino in misura rilevante fungibili o concorrenziali; la sola appartenenza alla medesima classe merceologica non è di per sé decisiva.
- Nel conflitto tra marchi complessi, la comparazione deve riguardare il segno nel suo insieme, pur potendo uno o più elementi assumere rilievo dominante se gli altri sono marginali.
- Il principio di coesistenza o preclusione per uso simultaneo richiede, oltre alla lunga coesistenza dei segni, la buona fede delle parti e l'assenza di pregiudizio, anche potenziale, alla funzione distintiva del marchio; in mancanza di tali accertamenti la censura non è utile in cassazione.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera diversa lettura dei fatti proposta dal ricorrente.
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