Cassazione Civile, Ordinanza n. 35020/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (locatore/comodatario)
La controversia
La controversia nasce dal deterioramento di un immobile che era stato prima concesso in comodato a un'associazione per un semestre e poi locato a due fratelli per il semestre successivo. I giudici di merito avevano ritenuto sussistente una responsabilità risarcitoria per i danni all'immobile e avevano liquidato anche il lucro cessante, condannando inizialmente in solido associazione e locatari; in appello la responsabilità è stata ridimensionata e posta in via esclusiva a carico dei conduttori, con compensazione delle spese tra associazione e proprietari. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: 1) nullità/improcedibilità della domanda risarcitoria per mancata registrazione dei contratti di comodato e locazione; 2) violazione degli artt. 112 e 2697 c.c./c.p.c. per avere la Corte valorizzato la qualità di comodanti/locatori anziché la pretesa proprietà dell'immobile; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame del fatto decisivo, per non aver considerato correttamente l'accertamento tecnico preventivo sulla genesi dei danni e sul loro imputarsi anche al periodo di comodato; 4) ultrapetizione per avere affermato la responsabilità esclusiva dei soli locatari senza domanda specifica; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. per la quantificazione in quattro mesi del tempo necessario al ripristino; 6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese tra associazione e proprietari nonostante il suo parziale successo in appello; 7) ulteriore censura sulle spese di appello, sia per la condanna dei fratelli Fascia sia per la mancata compensazione anche nei loro confronti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi tranne il sesto, relativo alle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il solo sesto motivo: ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente alla regolazione delle spese tra Associazione Chrimar e proprietari, ritenendo non sufficiente la motivazione basata sulla mera 'unitarietà delle difese e dell'impugnazione' per derogare al principio di soccombenza. Decidendo nel merito, ha condannato i controricorrenti a rifondere all'associazione le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, con liquidazione specifica e distrazione in favore del difensore. Per il resto il ricorso è stato respinto; i fratelli Fascia sono rimasti totalmente soccombenti e condannati alle spese in favore dei proprietari. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico dei ricorrenti soccombenti Sara e Fabrizio Fascia.
Norme richiamate
richiamato per l'eccezione sulla procura alle liti in formato cartaceo poi trasmessa telematicamente; la mancata attestazione di conformità non comporta inammissibilità quando l'irregolarità sia sanata dal deposito tempestivo dell'originale analogico e della procura.
richiamato insieme all'art. 83 c.p.c. per la disciplina della procura notificata telematicamente.
art. 1, comma 346, L. n. 311/2004
invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità dei contratti non registrati, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione non risultava proposta nei gradi di merito.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità dei contratti non registrati; la Corte ne esclude l'esame officioso per difetto di allegazione tempestiva e di emersione del fatto nei giudizi di merito.
utilizzato per censurare pretesi vizi di ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione perché la pronuncia di appello si è mossa entro il perimetro della domanda e della sua qualificazione.
richiamato per contestare l'onere probatorio sulla durata dei lavori e sulla responsabilità; la Corte ribadisce che la norma è violata solo se l'onere è posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento delle prove.
invocato per contestare l'utilizzo delle prove; la Corte precisa che la violazione sussiste solo se si pongano a base della decisione prove non introdotte dalle parti.
richiamato in relazione alla valutazione della CTU e dell'ATP; la Corte esclude che la censura possa tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
norma processuale per i motivi di ricorso; la Corte distingue tra violazioni di legge/nullità e sindacato sulla motivazione o sull'omesso esame di fatti decisivi, dichiarando molte censure inammissibili perché miravano a rivalutare il merito.
richiamato per affermare l'inammissibilità dell'appello sul lucro cessante per difetto di specifica critica alla sentenza di primo grado.
norma sulla soccombenza nelle spese; la Corte ribadisce che le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
la compensazione è ammessa solo nei casi previsti dal testo applicabile ratione temporis, ossia soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni; la motivazione dell'appello è stata ritenuta insufficiente.
art. 13, comma 2, D.L. n. 132/2014
richiamato per individuare il testo applicabile dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese.
richiamata come legge di conversione del D.L. n. 132/2014 ai fini della disciplina delle spese.
richiamato nel passaggio sulla notifica telematica e sulla procura alle liti.
art. 24 Cost.
invocato nel settimo motivo insieme agli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- La nullità di un contratto per mancata registrazione non può essere rilevata in cassazione se il relativo fatto costitutivo non è stato tempestivamente allegato e acquisito nel giudizio di merito, restando preclusa una rilevazione officiosa che aggiri le preclusioni processuali.
- Nel giudizio di legittimità, la qualificazione della domanda e la verifica di eventuale ultrapetizione dipendono dal contenuto concreto dell'atto introduttivo e delle conclusioni; non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice si limita a valorizzare il titolo effettivamente posto a fondamento della pretesa.
- La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; se invece si contesta la valutazione dell'esito probatorio o la stima del danno, la doglianza investe il merito e non la regola sull'onere della prova.
- I motivi formulati come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usati per ottenere una nuova valutazione delle prove o per sostituire il convincimento del giudice di merito con quello della parte ricorrente.
- In tema di spese processuali, la compensazione è legittima solo nei limiti previsti dalla legge applicabile; una motivazione meramente generica o fondata su ragioni non riconducibili ai parametri normativi non è idonea a derogare al principio di soccombenza.
- La parte che agisce per i danni all'immobile può fondare la propria legittimazione anche sui titoli di comodato o locazione, quando la domanda risarcitoria sia costruita sulla violazione degli obblighi derivanti da tali rapporti e non su una pretesa petitoria di proprietà.
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